Art. 10.
              Priorita' nell'assegnazione degli alloggi
                         oggetto di recupero
    1.  Gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica oggetto di
recupero  ai  sensi  dell'art.  3, sono assegnati prioritariamente ai
precedenti occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa  assumendosi  come limite di reddito quello previsto per la
permanenza    nell'assegnazione,    indipendentemente    dalla    sua
composizione.
    2.   Qualora  siano  soddisfatte  le  esigenze  alloggiative  dei
precedenti  occupanti,  gli  alloggi che risultano ancora disponibili
sono assegnati:
      a) nella  misura  del 10 per cento agli appartenenti alle forze
dell'ordine;
      b) per  la restante quota sulla base di priorita' stabilite dai
comuni.