Art. 10. Priorita' nell'assegnazione degli alloggi oggetto di recupero 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero ai sensi dell'art. 3, sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell'assegnazione, indipendentemente dalla sua composizione. 2. Qualora siano soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati: a) nella misura del 10 per cento agli appartenenti alle forze dell'ordine; b) per la restante quota sulla base di priorita' stabilite dai comuni.