Art. 11. Rialloggiamento dei residenti 1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, assicurano il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla propria sistemazione abitativa, i comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui al fondo per il sostegno alla locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 2. Il comune, nell'esaminare i progetti di cui all'art. 3, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 1.