Art. 11.
                    Rialloggiamento dei residenti
    1.  I  soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le
ARTE,  assicurano il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti
proprietari   o   legittimi   locatari   allontanati   dalla  propria
abitazione.  Qualora  i  residenti  provvedano  in modo autonomo alla
propria sistemazione abitativa, i comuni considerano prioritarie tali
situazioni  nella  procedura di attribuzione dei contributi di cui al
fondo  per  il  sostegno  alla  locazione ai sensi dell'art. 11 della
legge  9 dicembre  1998,  n.  431  (disciplina  delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
    2.  Il  comune,  nell'esaminare  i  progetti  di  cui all'art. 3,
verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 1.