Art. 15. Elementi per la classificazione 1. I campeggi sono classificati in esercizi ricettivi da quattro a una stella, tenendo conto: a) della loro ubicazione in relazione alla prossimita' di centri abitati e di servizi pubblici e privati, nonche' della presenza di infrastrutture di carattere primario e secondario, di strutture ricettive turistiche e della vocazione turistica della localita', con riferimento alle sue caratteristiche naturali ed ai suoi pregi ambientali; b) della qualita' dei servizi generali a disposizione dell'ospite, con particolare riguardo alla funzionalita', all'efficienza, alle condizioni di manutenzione ed ai servizi; c) della disponibilita' di attrezzature ricreative, culturali e sportive, sia proprie, sia di quelle di cui la localita' e' dotata. 2. Gli elementi per la classificazione sono definiti e specificati dall'allegata tabella A.