Art. 15.
                   Elementi per la classificazione
    1.  I campeggi sono classificati in esercizi ricettivi da quattro
a una stella, tenendo conto:
      a) della  loro  ubicazione  in  relazione  alla  prossimita' di
centri  abitati  e  di  servizi  pubblici  e  privati,  nonche' della
presenza  di  infrastrutture  di  carattere primario e secondario, di
strutture  ricettive  turistiche  e  della  vocazione turistica della
localita',  con  riferimento  alle sue caratteristiche naturali ed ai
suoi pregi ambientali;
      b) della   qualita'   dei   servizi   generali  a  disposizione
dell'ospite,    con    particolare   riguardo   alla   funzionalita',
all'efficienza, alle condizioni di manutenzione ed ai servizi;
      c) della disponibilita' di attrezzature ricreative, culturali e
sportive, sia proprie, sia di quelle di cui la localita' e' dotata.
    2.   Gli   elementi   per  la  classificazione  sono  definiti  e
specificati dall'allegata tabella A.