Art. 16. Procedimento per la classificazione 1. Il titolare o il gestore del campeggio presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo una dichiarazione concernente l'autoclassificazione del campeggio sulla base degli elementi definiti dall'allegata tabella A e compilata sul modello approvato con determinazione del dirigente del medesimo servizio. Tale dichiarazione e' presentata unitamente alla denuncia di inizio attivita' per l'esercizio del campeggio e, successivamente, per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportino mutamenti nel livello di classificazione. 2. La dichiarazione di autoclassificazione diviene efficace dalla data della sua presentazione al servizio provinciale competente in materia di turismo; in ogni caso il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione, qualora riscontri difformita' fra i requisiti dichiarati e quelli prescritti per il livello di classificazione attribuito, provvede direttamente a classificare il campeggio rideterminando il livello ovvero a vietare la prosecuzione dell'attivita' in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti per la classificazione ad una stella. 3. La classificazione e' modificata o revocata d'ufficio qualora sia accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione peggiorativa di elementi di classificazione o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classificazione o che comportino la non classificabilita' dell'esercizio; la modifica o la revoca sono disposte dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.