Art. 16.
                 Procedimento per la classificazione
    1.  Il  titolare  o il gestore del campeggio presenta al servizio
provinciale  competente  in  materia  di  turismo  una  dichiarazione
concernente  l'autoclassificazione  del  campeggio  sulla  base degli
elementi  definiti  dall'allegata  tabella  A e compilata sul modello
approvato  con  determinazione  del  dirigente del medesimo servizio.
Tale  dichiarazione  e' presentata unitamente alla denuncia di inizio
attivita'  per  l'esercizio  del  campeggio  e,  successivamente, per
segnalare   tutte   le   variazioni  intervenute  negli  elementi  di
classificazione  anche  se  non  comportino  mutamenti nel livello di
classificazione.
    2. La dichiarazione di autoclassificazione diviene efficace dalla
data  della  sua  presentazione al servizio provinciale competente in
materia  di turismo; in ogni caso il dirigente del medesimo servizio,
sentiti   gli  interessati,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
decorrente  dalla  data di presentazione della dichiarazione, qualora
riscontri  difformita' fra i requisiti dichiarati e quelli prescritti
per il livello di classificazione attribuito, provvede direttamente a
classificare  il campeggio rideterminando il livello ovvero a vietare
la  prosecuzione  dell'attivita'  in  caso  di mancanza dei requisiti
minimi prescritti per la classificazione ad una stella.
    3.  La classificazione e' modificata o revocata d'ufficio qualora
sia   accertata   in   qualunque   momento  l'intervenuta  variazione
peggiorativa  di  elementi  di  classificazione  o l'insussistenza di
requisiti   dichiarati   che  comportino  mutamenti  nel  livello  di
classificazione   o   che   comportino   la   non   classificabilita'
dell'esercizio;  la  modifica o la revoca sono disposte dal dirigente
del  servizio  provinciale  competente  in  materia di turismo previa
diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.