Art. 18.
                           Documentazione
    1.  La  domanda  intesa  ad  ottenere  il visto di corrispondenza
previsto  dall'Art.  3  della  legge  provinciale  e' corredata dalla
seguente documentazione:
      a) relazione   tecnico-descrittiva   illustrante   l'intervento
proposto;
      b) estratto di mappa con indicata l'area destinata a campeggio;
      c) estratto  del  piano  regolatore  generale  del  comune  con
indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
      d) planimetria generale del campeggio, in scala non inferiore a
1:500,  indicante  la  localizzazione  dei servizi, dei fabbricati di
varia   natura,  delle  strade  e  delle  piazzole  con  la  relativa
numerazione   progressiva,   dello  stato  attuale,  dello  stato  di
raffronto e dello stato futuro;
      e) sezioni significative, in scala non inferiore a 1:500, degli
eventuali movimenti di terra;
      f) planimetria, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione;
      g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala
non  inferiore a 1:100, dello stato attuale, dello stato di raffronto
e dello stato futuro.
    2. La denuncia di inizio attivita' per l'esercizio di campeggio o
per    successivi   aggiornamenti   e'   corredata   dalla   seguente
documentazione:
      a) planimetria generale del campeggio;
      b) regolamento interno del campeggio;
      c) tabella delle tariffe.