Art. 18. Documentazione 1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'Art. 3 della legge provinciale e' corredata dalla seguente documentazione: a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto; b) estratto di mappa con indicata l'area destinata a campeggio; c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento; d) planimetria generale del campeggio, in scala non inferiore a 1:500, indicante la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro; e) sezioni significative, in scala non inferiore a 1:500, degli eventuali movimenti di terra; f) planimetria, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione; g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1:100, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro. 2. La denuncia di inizio attivita' per l'esercizio di campeggio o per successivi aggiornamenti e' corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria generale del campeggio; b) regolamento interno del campeggio; c) tabella delle tariffe.