Art. 19.
                           Dati statistici
    1.   Il   comune   a  seguito  del  rilascio  dell'autorizzazione
all'apertura  di  campeggi  mobili  ai sensi dell'Art. 12 della legge
provinciale  trasmette  alla  provincia  le  informazioni statistiche
secondo   le  indicazioni  e  le  modalita'  stabilite  dal  servizio
provinciale competente in materia di statistica.