Art. 21. Disposizioni transitorie 1. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi entro i tre anni successivi alla predetta data alle disposizioni di cui ai capi I e II, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 12, comma 1, che trova applicazione limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 2. I titolari o i gestori dei campeggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento presentano la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'Art. 16, entro tre anni dalla predetta data. Fino alla presentazione della dichiarazione di autoclassificazione resta confermata per i predetti campeggi la classificazione attribuita ai sensi del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg, come modificato da ultimo dal decreto del presidente della giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassificazione comporta la classificazione del campeggio medesimo ad una stella, previo avviso al titolare o al gestore interessato. 3. I campeggi di cui al comma 2 possono essere classificati ad una stella anche se non dispongono degli elementi minimi prescritti per tale livello di classificazione.