Art. 21.
                      Disposizioni transitorie
    1.  I  campeggi  esistenti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  devono conformarsi entro i tre anni successivi
alla  predetta  data  alle  disposizioni di cui ai capi I e II, fatta
eccezione  per  quanto  previsto  all'Art.  12,  comma  1,  che trova
applicazione limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel
campeggio successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento.
    2.  I  titolari  o  i gestori dei campeggi esistenti alla data di
entrata   in   vigore   del   presente   regolamento   presentano  la
dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'Art. 16, entro tre
anni dalla predetta data. Fino alla presentazione della dichiarazione
di  autoclassificazione  resta  confermata per i predetti campeggi la
classificazione  attribuita  ai  sensi del regolamento emanato con il
decreto  del  presidente  della giunta provinciale 15 maggio 1991, n.
7-37/Leg,  come modificato da ultimo dal decreto del presidente della
giunta   provinciale   30 luglio   1997,  n.  13-57/Leg.  La  mancata
presentazione  ai  sensi  del  presente  comma della dichiarazione di
autoclassificazione   comporta   la   classificazione  del  campeggio
medesimo  ad  una  stella,  previo  avviso  al  titolare o al gestore
interessato.
    3.  I  campeggi  di cui al comma 2 possono essere classificati ad
una  stella  anche se non dispongono degli elementi minimi prescritti
per tale livello di classificazione.