Art. 22.
                             Abrogazioni
    1.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'Art. 21, dalla data di
entrata  in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni regolamentari:
      a) il decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio
1991, n. 7-37/Leg.;
      b) il   decreto   del   presidente   della  giunta  provinciale
24 novembre 1993, n. 20-99/Leg.;
      c) il  decreto  presidente  della  giunta provinciale 30 luglio
1997, n. 13-57/Leg.