Art. 22. Abrogazioni 1. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 21, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) il decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg.; b) il decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg.; c) il decreto presidente della giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg.