Art. 4.
                   Linee guida per il disciplinare
    1. Il disciplinare della strada oltre a prevedere la possibilita'
per   i   soggetti   interessati,   di  aderire  alla  strada,  anche
successivamente   al  riconoscimento  della  stessa,  deve  prevedere
l'assunzione  da  parte degli aderenti degli impegni individuati, per
tipologia di soggetto aderente, nell'allegato B.
    2.  Presso  ciascun  soggetto  aderente  alla  strada deve essere
esposta  la  mappa  del territorio specifico della strada; tale mappa
dovra'  contenere  almeno  il  percorso  stradale e la localizzazione
dell'offerta  enoturistica  e  turistica  rurale complessiva, tramite
simbologia annessa, della strada.