Art. 4. Linee guida per il disciplinare 1. Il disciplinare della strada oltre a prevedere la possibilita' per i soggetti interessati, di aderire alla strada, anche successivamente al riconoscimento della stessa, deve prevedere l'assunzione da parte degli aderenti degli impegni individuati, per tipologia di soggetto aderente, nell'allegato B. 2. Presso ciascun soggetto aderente alla strada deve essere esposta la mappa del territorio specifico della strada; tale mappa dovra' contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica e turistica rurale complessiva, tramite simbologia annessa, della strada.