Art. 5. Comitato promotore della strada 1. Il comitato promotore di cui all'Art. 18 della legge deve essere composto da un numero di rappresentanti dei soggetti potenzialmente aderenti alla strada comunque non inferiori a venti, muniti dei necessari poteri. 2. Il comitato promotore individua al proprio interno un legale rappresentante con mandato di rappresentanza per l'inoltro della richiesta di cui all'Art. 6 e per l'adozione degli adempimenti connessi e conseguenti. 3. Spetta al comitato promotore: 1) predisporre il progetto della strada; 2) predisporre il disciplinare; 3) verificare il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3 da parte dei soggetti rappresentati nel comitato promotore, oppure acquisire dagli stessi l'impegno ad adeguarsi a tali requisiti al massimo entro duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato di gestione; 4) curare i rapporti con i soggetti interessati e le strutture provinciali competenti; 5) divulgare i contenuti del progetto strada a tutti i soggetti potenzialmente interessati. 4. Qualora esistano le condizioni per l'istituzione di una strada del vino e di una strada dei sapori sullo stesso territorio, il comitato promotore puo' richiedere che la strada sia riconosciuta come "Strada del vino e dei sapori", fermo restando la necessita' per i soggetti aderenti di possedere i requisiti richiesti.