Art. 5.
                   Comitato promotore della strada
    1.  Il  comitato  promotore  di  cui all'Art. 18 della legge deve
essere   composto   da  un  numero  di  rappresentanti  dei  soggetti
potenzialmente  aderenti  alla strada comunque non inferiori a venti,
muniti dei necessari poteri.
    2.  Il  comitato promotore individua al proprio interno un legale
rappresentante  con  mandato  di  rappresentanza  per l'inoltro della
richiesta  di  cui  all'Art.  6  e  per  l'adozione degli adempimenti
connessi e conseguenti.
    3. Spetta al comitato promotore:
      1) predisporre il progetto della strada;
      2) predisporre il disciplinare;
      3) verificare il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3 da
parte  dei  soggetti  rappresentati  nel  comitato  promotore, oppure
acquisire  dagli  stessi  l'impegno  ad adeguarsi a tali requisiti al
massimo entro duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato
di gestione;
      4)  curare i rapporti con i soggetti interessati e le strutture
provinciali competenti;
      5) divulgare i contenuti del progetto strada a tutti i soggetti
potenzialmente interessati.
    4. Qualora esistano le condizioni per l'istituzione di una strada
del  vino  e  di  una  strada  dei sapori sullo stesso territorio, il
comitato  promotore  puo'  richiedere  che la strada sia riconosciuta
come "Strada del vino e dei sapori", fermo restando la necessita' per
i soggetti aderenti di possedere i requisiti richiesti.