Art. 6. Richiesta di riconoscimento della strada 1. Ai fini del riconoscimento della strada, il legale rappresentante del comitato promotore presenta domanda al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attivita' agricola contenente: a) il nome della strada e la zona di produzione dei prodotti individuati all'Art. 15 della legge; b) cartografia in scala 1:50.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la strada e individuazione dei relativi percorsi; c) il disciplinare e il progetto della strada; d) l'elenco dei soggetti che costituiscono il comitato promotore; e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del rappresentante legale del comitato promotore che attesti il possesso per ognuno dei soggetti rappresentati nel comitato promotore dei requisiti previsti dall'Art. 3, oppure l'avvenuta acquisizione dell'impegno dei medesimi ad adeguarsi nel termine massimo di duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato di gestione; f) bozza del logo della strada. 2. Il nome della strada ed il logo non deve ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di strade o loghi gia' riconosciuti. 3. Il riconoscimento della strada e' effettuata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attivita' agricola entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento del riconoscimento e' comunicato al rappresentante legale del comitato promotore.