Art. 6.
              Richiesta di riconoscimento della strada
    1.   Ai   fini   del   riconoscimento  della  strada,  il  legale
rappresentante  del  comitato  promotore presenta domanda al servizio
provinciale   competente  in  materia  di  promozione  dell'attivita'
agricola contenente:
      a) il  nome  della  strada e la zona di produzione dei prodotti
individuati all'Art. 15 della legge;
      b) cartografia in scala 1:50.000 rappresentativa del territorio
della  zona  di  produzione su cui insiste la strada e individuazione
dei relativi percorsi;
      c) il disciplinare e il progetto della strada;
      d) l'elenco   dei   soggetti   che  costituiscono  il  comitato
promotore;
      e) la  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
dell'Art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445   (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa),  del
rappresentante  legale del comitato promotore che attesti il possesso
per  ognuno  dei  soggetti  rappresentati  nel comitato promotore dei
requisiti   previsti  dall'Art.  3,  oppure  l'avvenuta  acquisizione
dell'impegno  dei  medesimi  ad  adeguarsi  nel  termine  massimo  di
duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato di gestione;
      f) bozza del logo della strada.
    2. Il nome della strada ed il logo non deve ingenerare confusione
rispetto ad altri nomi di strade o loghi gia' riconosciuti.
    3. Il riconoscimento della strada e' effettuata dal dirigente del
servizio    provinciale   competente   in   materia   di   promozione
dell'attivita'  agricola  entro il termine di centoventi giorni dalla
presentazione  della  domanda. Il provvedimento del riconoscimento e'
comunicato al rappresentante legale del comitato promotore.