Art. 7. Adesione alla strada e costituzione dell'associazione per la gestione della strada 1. L'adesione alla strada avviene attraverso la sottoscrizione del disciplinare da parte di ciascuna aderente. 2. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuto riconoscimento della strada, il comitato promotore convoca l'assemblea dei soggetti aderenti alla stessa per la costituzione dell'associazione per la gestione della strada e per l'elezione del comitato di gestione quale organo di amministrazione dell'associazione medesima. 3. L'associazione per la gestione della strada, deve essere riconosciuta, ed e' costituita quale organismo senza scopo di lucro. 4. Gli aderenti alla strada riuniti in assemblea costituiscono l'associazione ed eleggono il comitato di gestione entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento. Decorso tale termine il riconoscimento decade. 5. Entro trenta giorni dalla sua elezione il comitato di gestione invia al servizio provinciale competente la seguente documentazione: a) atto costitutivo e disciplinare con le indicazioni dei soggetti, dei requisiti e degli impegni di qualita' stabiliti dal disciplinare approvato all'atto del riconoscimento della strada, secondo le indicazioni di cui al presente regolamento; b) indicazione della sede sociale e del legale rappresentante. 6. Eventuali mutamenti della composizione dell'assemblea rispetto ai soggetti rappresentati nel comitato promotore devono essere comunicati al servizio provinciale competente in materia.