Art. 7.
                 Adesione alla strada e costituzione
           dell'associazione per la gestione della strada
    1.  L'adesione  alla  strada avviene attraverso la sottoscrizione
del disciplinare da parte di ciascuna aderente.
    2.   Entro   novanta   giorni   dalla  data  della  comunicazione
dell'avvenuto  riconoscimento  della  strada,  il  comitato promotore
convoca   l'assemblea  dei  soggetti  aderenti  alla  stessa  per  la
costituzione  dell'associazione  per  la  gestione della strada e per
l'elezione  del  comitato di gestione quale organo di amministrazione
dell'associazione medesima.
    3.  L'associazione  per  la  gestione  della  strada, deve essere
riconosciuta, ed e' costituita quale organismo senza scopo di lucro.
    4.  Gli  aderenti  alla strada riuniti in assemblea costituiscono
l'associazione  ed eleggono il comitato di gestione entro centottanta
giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di  riconoscimento.
Decorso tale termine il riconoscimento decade.
    5. Entro trenta giorni dalla sua elezione il comitato di gestione
invia al servizio provinciale competente la seguente documentazione:
      a) atto  costitutivo  e  disciplinare  con  le  indicazioni dei
soggetti,  dei  requisiti  e  degli impegni di qualita' stabiliti dal
disciplinare  approvato  all'atto  del  riconoscimento  della strada,
secondo le indicazioni di cui al presente regolamento;
      b) indicazione della sede sociale e del legale rappresentante.
    6. Eventuali mutamenti della composizione dell'assemblea rispetto
ai  soggetti  rappresentati  nel  comitato  promotore  devono  essere
comunicati al servizio provinciale competente in materia.