Art. 8. Comitato di gestione della strada 1. il Comitato di gestione svolge, oltre quanto previsto dall'Art. 19 della legge, i seguenti compiti: a) gestisce il disciplinare di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b), della legge; b) svolge, tra le altre attivita', quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarita' enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali ed ambientali presenti nell'ambito della strada; c) verifica il possesso, da parte dei soggetti aderenti, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento; d) predispone materiale ilustrativo e divulgativo inerente l'offerta della strada; e) organizza le visite guidate, avvalendosi di personale qualificato che sappia correttamente esprimersi in almeno un'altra lingua comunitaria; f) promuove la strada e la formazione professionale di tutti i soggetti aderenti alla stessa mediante specifici corsi obbligatori; g) invia con cadenza annuale entro e non oltre il 31 gennaio, al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attivita' agricola, una relazione sulle attivita' da svolgere corredata da un elenco dei soci; h) comunica al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attivita' agricola ogni variazione in merito allo statuto, al disciplinare ed alla composizione degli organi statutari; i) collabora con gli altri comitati di gestione e con gli enti pubblici per l'espletamento delle attivita' previste dalla legge, con particolare riferimento alla realizzazione di un immagine unitaria delle strade, con il coordinamento da parte del servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attivita' agricola; l) utilizza il nome della strada e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati; m) trasmette, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attivita' agricola, una relazione amministrativa e finanziaria sulle attivita' svolte.