Art. 8.
                  Comitato di gestione della strada
    1.   il  Comitato  di  gestione  svolge,  oltre  quanto  previsto
dall'Art. 19 della legge, i seguenti compiti:
      a) gestisce il disciplinare di cui all'Art. 7, comma 1, lettera
b), della legge;
      b) svolge,  tra  le  altre  attivita', quella formativa diretta
alla    valorizzazione   delle   peculiarita'   enologiche,   rurali,
agroalimentari,    storiche,   culturali   ed   ambientali   presenti
nell'ambito della strada;
      c) verifica  il  possesso,  da parte dei soggetti aderenti, dei
requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
      d) predispone  materiale  ilustrativo  e  divulgativo  inerente
l'offerta della strada;
      e) organizza   le  visite  guidate,  avvalendosi  di  personale
qualificato  che  sappia  correttamente esprimersi in almeno un'altra
lingua comunitaria;
      f) promuove  la strada e la formazione professionale di tutti i
soggetti aderenti alla stessa mediante specifici corsi obbligatori;
      g) invia  con  cadenza annuale entro e non oltre il 31 gennaio,
al   servizio   provinciale   competente  in  materia  di  promozione
dell'attivita'  agricola,  una  relazione sulle attivita' da svolgere
corredata da un elenco dei soci;
      h) comunica  al  servizio  provinciale competente in materia di
promozione  dell'attivita'  agricola  ogni  variazione in merito allo
statuto, al disciplinare ed alla composizione degli organi statutari;
      i) collabora  con gli altri comitati di gestione e con gli enti
pubblici per l'espletamento delle attivita' previste dalla legge, con
particolare  riferimento  alla  realizzazione di un immagine unitaria
delle  strade, con il coordinamento da parte del servizio provinciale
competente in materia di promozione dell'attivita' agricola;
      l) utilizza   il   nome  della  strada  e  del  relativo  logo,
riservandolo esclusivamente agli associati;
      m) trasmette,  entro  e non oltre il 31 maggio di ogni anno, al
servizio    provinciale   competente   in   materia   di   promozione
dell'attivita'  agricola,  una relazione amministrativa e finanziaria
sulle attivita' svolte.