Art. 7. Forme di sostegno dell'associazionismo sociale 1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali. 2. La Regione favorisce altresi' l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso al finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.