Art. 7.
           Forme di sostegno dell'associazionismo sociale
    1.  La  Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo
di   promozione  sociale  attraverso  interventi  di  sostegno  delle
strutture  associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e
provinciali.
    2.  La  Regione  favorisce altresi' l'acquisizione da parte delle
associazioni  delle  informazioni e degli strumenti utili all'accesso
al finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.