Art. 4.
                  Requisiti generali per l'accesso

    1.  Possono  accedere agli organici regionali coloro che non sono
incorsi  in  alcuna  causa  di  impedimento  all'accesso  al pubblico
impiego e che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
      a) per  i  cittadini  degli  Stati  non appartenenti all'Unione
europea,  essere  in  regola  con  le  vigenti  norme  in  materia di
soggiorno nel territorio italiano;
      b) idoneita'   fisica   all'impiego;  il  bando  puo'  indicare
eventuali  incompatibilita'  alla  copertura  di specifiche posizioni
lavorative;
      c) non   essere   stati   licenziati  per  motivi  disciplinari
dall'ente;
      d) aver  raggiunto  la maggiore  eta'  e  non aver raggiunto il
limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
      e) essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
        1)  per  l'accesso  alla  categoria  B,  profilo di posizione
economica  iniziale  B3:  scuola  dell'obbligo ed eventuale requisito
professionale;
        2) per l'accesso alla cat. C: diploma di maturita';
        3)  per l'accesso alla cat. D: diploma universitario di primo
livello  o  laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale
abilitazione professionale.
    2.  I  candidati  che  non  hanno  cittadinanza  italiana  devono
possedere   un'adeguata   conoscenza   della  lingua  italiana;  tale
requisito e' accertato nel corso delle prove.
    3.  I  candidati  che  hanno  conseguito  titoli di studio presso
istituti  esteri  devono  essere  in  possesso  del  provvedimento di
riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
    4. Se la posizione lavorativa lo richiede, la procedura selettiva
puo' prevedere il possesso di ulteriori requisiti.
    5.  Tutti  i  requisiti,  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza del termine per la presentszione della domanda di ammissione
stabilito   nel   bando   e  permanere  al  momento  dell'assunzione.
Relativamente  al  requisito  di  cui  al  comma  3,  il bando potra'
stabilire  un  diverso termine prima del quale non potranno svolgersi
le  prove.  In tal caso il candidato dovra' aver presentato presso la
competente  autorita',  alla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione   della   domanda   di  ammissione,  l'istanza  per  il
riconoscimento o l'equiparazione previsti dalla vigente normativa.
    6.  L'amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali
previsti per l'accesso, relativamente ai candidati iscritti o avviati
dal    competente   ufficio   per   il   collocamento,   al   momento
dell'assunzione.
    7.   Nelle   procedure  per  assunzioni  di  personale  disabile,
l'accertamento   della   permanenza  dello  stato  di  invalidita'  e
l'idoneita'  fisica  alle  mansioni  e'  effettuato  dalla competente
commissione  medica.  Nelle  more  dell'accertamento  dello  stato di
invalidita',  l'amministrazione,  nel  caso  in  cui intenda comunque
procedere  all'assunzione,  richiede  la  certificazione di idoneita'
fisica all'impiego.
    8.  Possono  essere  assunti  con  contratto di formazione lavoro
coloro che sono in possesso dei requisiti generali previsti dai commi
precedenti,  oltre  ai  requisiti  specifici  previsti  dalla vigente
normativa.