Art. 4. Requisiti generali per l'accesso 1. Possono accedere agli organici regionali coloro che non sono incorsi in alcuna causa di impedimento all'accesso al pubblico impiego e che sono in possesso dei seguenti requisiti generali: a) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; b) idoneita' fisica all'impiego; il bando puo' indicare eventuali incompatibilita' alla copertura di specifiche posizioni lavorative; c) non essere stati licenziati per motivi disciplinari dall'ente; d) aver raggiunto la maggiore eta' e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio; e) essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale; 2) per l'accesso alla cat. C: diploma di maturita'; 3) per l'accesso alla cat. D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale. 2. I candidati che non hanno cittadinanza italiana devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito e' accertato nel corso delle prove. 3. I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa. 4. Se la posizione lavorativa lo richiede, la procedura selettiva puo' prevedere il possesso di ulteriori requisiti. 5. Tutti i requisiti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentszione della domanda di ammissione stabilito nel bando e permanere al momento dell'assunzione. Relativamente al requisito di cui al comma 3, il bando potra' stabilire un diverso termine prima del quale non potranno svolgersi le prove. In tal caso il candidato dovra' aver presentato presso la competente autorita', alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, l'istanza per il riconoscimento o l'equiparazione previsti dalla vigente normativa. 6. L'amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso, relativamente ai candidati iscritti o avviati dal competente ufficio per il collocamento, al momento dell'assunzione. 7. Nelle procedure per assunzioni di personale disabile, l'accertamento della permanenza dello stato di invalidita' e l'idoneita' fisica alle mansioni e' effettuato dalla competente commissione medica. Nelle more dell'accertamento dello stato di invalidita', l'amministrazione, nel caso in cui intenda comunque procedere all'assunzione, richiede la certificazione di idoneita' fisica all'impiego. 8. Possono essere assunti con contratto di formazione lavoro coloro che sono in possesso dei requisiti generali previsti dai commi precedenti, oltre ai requisiti specifici previsti dalla vigente normativa.