Art. 5.
                 Riserva per il personale dell'ente

    1.  Nelle  procedure selettive pubbliche, fatto salvo il rispetto
del  limite  di cui alla lettera a), comma 2 dell'Art. 2, puo' essere
prevista  la  riserva  di posti per il personale dipendente dell'ente
con  contratto  a tempo indeterminato, in misura non superiore al 50%
delle posizioni messe a selezione.
    2. Per l'applicazione della riserva il personale dell'ente, oltre
al  possesso dei requisiti generali previsti all'articolo precedente,
alla  data  di  scadenza indicata nel bando, deve essere classificato
nella  categoria  immediatamente  inferiore  a quella della posizione
lavorativa oggetto della selezione e deve aver maturato, nella stessa
categoria,  un'anzianita'  di  servizio  a tempo indeterminato presso
l'Ente,  di  almeno  due  anni; per l'accesso ai profili di posizione
economica  iniziale  D 3, detta anzianita' e' maturata nei profili di
posizione economica iniziale D1.
    3. La riserva opera sul numero delle posizioni messe a selezione,
con  arrotondamento  all'unita'  superiore  ed  e' esclusa in caso di
procedura selettiva per la copertura di un unica posizione vacante.