Art. 5. Riserva per il personale dell'ente 1. Nelle procedure selettive pubbliche, fatto salvo il rispetto del limite di cui alla lettera a), comma 2 dell'Art. 2, puo' essere prevista la riserva di posti per il personale dipendente dell'ente con contratto a tempo indeterminato, in misura non superiore al 50% delle posizioni messe a selezione. 2. Per l'applicazione della riserva il personale dell'ente, oltre al possesso dei requisiti generali previsti all'articolo precedente, alla data di scadenza indicata nel bando, deve essere classificato nella categoria immediatamente inferiore a quella della posizione lavorativa oggetto della selezione e deve aver maturato, nella stessa categoria, un'anzianita' di servizio a tempo indeterminato presso l'Ente, di almeno due anni; per l'accesso ai profili di posizione economica iniziale D 3, detta anzianita' e' maturata nei profili di posizione economica iniziale D1. 3. La riserva opera sul numero delle posizioni messe a selezione, con arrotondamento all'unita' superiore ed e' esclusa in caso di procedura selettiva per la copertura di un unica posizione vacante.