Art. 6. Trasformazione del rapporto di lavoro avviato con contratto di formazione lavoro 1. Il contratto di formazione lavoro e' trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato al verificarsi delle seguenti condizioni: a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro; b) completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto; c) valutazione positiva del responsabile della struttura di assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro. 2. A seguito della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente non effettua il periodo di prova.