Art. 6.
Trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  avviato  con  contratto di
                          formazione lavoro

    1.  Il contratto di formazione lavoro e' trasformato in contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  al  verificarsi  delle  seguenti
condizioni:
      a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi
a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
      b) completamento  e valutazione positiva del percorso formativo
previsto;
      c) valutazione  positiva  del  responsabile  della struttura di
assegnazione  in merito ai risultati professionali ed alle attitudini
dimostrate nel corso del rapporto di lavoro.
    2.  A  seguito della trasformazione del contratto di formazione e
lavoro  in  contratto  di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente
non effettua il periodo di prova.