Art. 15.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate:
      a) la  legge  regionale  3 settembre  1984, n. 47 (Normativa di
prima  attuazione  degli  interventi  nel settore energetico previsti
dalla legge 29 maggio 1982, n. 308);
      b) la  legge  regionale  28 agosto  1987,  n. 23 (Provvedimenti
regionali  nel  settore  energetico,  nonche'  modifiche  alla  legge
regionale  3  settembre  1984,  n.  47,  ed  alla  legge  regionale 2
settembre 1981, n. 63).