Art. 15. Abrogazioni 1. Sono abrogate: a) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308); b) la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonche' modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63).