Art. 10.
Criteri,  requisiti  e modalita' per il conferimento dell'incarico di
capo   dell'ufficio   di  gabinetto,  di  segretario  generale  e  di
 responsabile delle strutture organizzate nel segretariato generale.
    1.   Fermo  restando  il  contingente  di  personale  determinato
dall'art.  9  gli  incarichi  di  capo dell'ufficio di gabinetto e di
segretario generale sono conferiti con provvedimento della giunta, su
proposta  del  presidente;  l'incarico  di capo dell'ufficio rapporti
istituzionali  del  vice  presidente  e'  conferito con provvedimento
della giunta su proposta del vice presidente; l'incarico di vice capo
dell'ufficio di gabinetto del presidente e' conferito dalla giunta su
proposta del capo dell'ufficio di gabinetto.
    2.   Fermo  restando  il  contingente  di  personale  determinato
dall'Art.  9  l'incarico  di responsabile delle strutture organizzate
nel   segretariato   generale,  ivi  compresi  i  responsabili  delle
strutture  di  supporto  dei  comitati, collegi ed altri organismi, e
quelli  delle  posizioni  individuali  con  compiti  di  staff  e con
funzioni  di  consulenza,  studio e ricerca, e' conferito con atto di
organizzazione  della  giunta, su proposta del presidente di concerto
con  l'assessore  competente  in  materia  di  personale e sentito il
segretario generale.
    3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti, sulla base
di un rapporto fiduciario, a:
      a) dirigenti regionali iscritti al ruolo;
      b) dirigenti  di  enti pubblici o privati o aziende pubbliche o
private.  I soggetti provenienti dal settore privato producono idonea
e  valida  documentazione volta a dimostrare l'esperienza maturata in
qualifica dirigenziale o posizioni equipollenti.
      c) soggetti    che    abbiano    conseguito   una   particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;
      d) soggetti   provenienti  dai  settori  della  ricerca,  della
docenza  universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato.
    4.  In  considerazione  della  natura  fiduciaria del rapporto il
conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non e' subordinato
alle ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali
previste  dal  presente  regolamento.  Il  soggetto  individuato deve
essere comunque in possesso dei seguenti requisiti e capacita':
      a) esperienza   professionale,  specificatamente  rivolta  alle
attivita' della struttura;
      b) capacita'   direzionali   ed   organizzative   maturate   in
precedenti esperienze lavorative di complessita' adeguata;
      c) affidabilita'  sotto  il  profilo etico e della preparazione
culturale,  al  fine  di  assicurare la piena coerenza dell'attivita'
richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici definiti dagli
organi di governo.
    5. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale di
lavoro  a  tempo  determinato  disciplinato  dalle  norme  di diritto
privato  della  durata  massima  di  cinque  anni, rinnovabile, ferma
restando  la  possibilita'  di  revoca  anticipata per cessazione del
rapporto  fiduciario,  e,  per  quanto non disciplinato dal contratto
individuale,  dalle  norme  che  regolano  il  rapporto di lavoro dei
dirigenti  della  Regione e, in via residuale, dalle norme del codice
civile  e  dalla  vigente  normativa  nazionale in materia. La durata
degli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  puo',  comunque,
oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso.
    6.  Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento
dell'incarico  e' subordinato alla loro collocazione in aspettativa o
fuori  ruolo  da  parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo
ordinamento,  per  il  periodo  di  durata  del contratto. I soggetti
diversi dai dipendenti pubblici non devono intrattenere, alla data di
sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente.
    7. Al dirigente regionale cessato dagli incarichi di cui ai commi
1 e 2 e' riattribuito l'incarico posseduto prima della sottoscrizione
del  contratto  di  cui  al  comma  5. Ove cio' non sia possibile, al
medesimo viene attribuito un incarico equivalente.
    8.  Agli  incarichi  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si applica la
valutazione prevista dall'Art. 189. Il segretario generale ed il capo
dell'ufficio di gabinetto, presentano al presidente, entro il mese di
febbraio  di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente   dalle   strutture   rispettivamente   dirette.  Il  capo
dell'ufficio  rapporti istituzionali presenta analoga relazione e nei
medesimi  termini  al vice presidente. I responsabili delle strutture
organizzate nel segretariato presentano al segretario generale, entro
il  mese gennaio  di  ogni  anno, una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente dalla struttura diretta.
    9.  I soggetti al quali e' stato conferito uno degli incarichi di
cui ai commi 1 e 2, per tutta la durata del contratto, possono essere
titolari di nomine o designazioni della Regione.
    10.  In  caso  di  cessazione  dalla  carica  del presidente, gli
incarichi  di cui ai commi 1 e 2 possono essere confermati, revocati,
modificati   o   rinnovati   entro   novanta  giorni  dalla  data  di
insediamento   del   nuovo  presidente.  Decorso  tale  termine,  gli
incarichi, per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati
fino alla loro naturale scadenza.
    11.  La  conferma,  revoca, modifica e rinnovo degli incarichi di
cui  al  presente  art.  sono  disposti  con  le medesime procedure e
modalita' previste per il loro conferimento.