Art. 10. Criteri, requisiti e modalita' per il conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio di gabinetto, di segretario generale e di responsabile delle strutture organizzate nel segretariato generale. 1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'art. 9 gli incarichi di capo dell'ufficio di gabinetto e di segretario generale sono conferiti con provvedimento della giunta, su proposta del presidente; l'incarico di capo dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente e' conferito con provvedimento della giunta su proposta del vice presidente; l'incarico di vice capo dell'ufficio di gabinetto del presidente e' conferito dalla giunta su proposta del capo dell'ufficio di gabinetto. 2. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'Art. 9 l'incarico di responsabile delle strutture organizzate nel segretariato generale, ivi compresi i responsabili delle strutture di supporto dei comitati, collegi ed altri organismi, e quelli delle posizioni individuali con compiti di staff e con funzioni di consulenza, studio e ricerca, e' conferito con atto di organizzazione della giunta, su proposta del presidente di concerto con l'assessore competente in materia di personale e sentito il segretario generale. 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti, sulla base di un rapporto fiduciario, a: a) dirigenti regionali iscritti al ruolo; b) dirigenti di enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. I soggetti provenienti dal settore privato producono idonea e valida documentazione volta a dimostrare l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale o posizioni equipollenti. c) soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro; d) soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 4. In considerazione della natura fiduciaria del rapporto il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non e' subordinato alle ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali previste dal presente regolamento. Il soggetto individuato deve essere comunque in possesso dei seguenti requisiti e capacita': a) esperienza professionale, specificatamente rivolta alle attivita' della struttura; b) capacita' direzionali ed organizzative maturate in precedenti esperienze lavorative di complessita' adeguata; c) affidabilita' sotto il profilo etico e della preparazione culturale, al fine di assicurare la piena coerenza dell'attivita' richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici definiti dagli organi di governo. 5. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, e, per quanto non disciplinato dal contratto individuale, dalle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione e, in via residuale, dalle norme del codice civile e dalla vigente normativa nazionale in materia. La durata degli incarichi di cui al presente comma non puo', comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso. 6. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico e' subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento, per il periodo di durata del contratto. I soggetti diversi dai dipendenti pubblici non devono intrattenere, alla data di sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente. 7. Al dirigente regionale cessato dagli incarichi di cui ai commi 1 e 2 e' riattribuito l'incarico posseduto prima della sottoscrizione del contratto di cui al comma 5. Ove cio' non sia possibile, al medesimo viene attribuito un incarico equivalente. 8. Agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non si applica la valutazione prevista dall'Art. 189. Il segretario generale ed il capo dell'ufficio di gabinetto, presentano al presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dalle strutture rispettivamente dirette. Il capo dell'ufficio rapporti istituzionali presenta analoga relazione e nei medesimi termini al vice presidente. I responsabili delle strutture organizzate nel segretariato presentano al segretario generale, entro il mese gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dalla struttura diretta. 9. I soggetti al quali e' stato conferito uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, per tutta la durata del contratto, possono essere titolari di nomine o designazioni della Regione. 10. In caso di cessazione dalla carica del presidente, gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo presidente. Decorso tale termine, gli incarichi, per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 11. La conferma, revoca, modifica e rinnovo degli incarichi di cui al presente art. sono disposti con le medesime procedure e modalita' previste per il loro conferimento.