Art. 11.
 Criteri, requisiti e modalita' per il conferimento degli incarichi
    di responsabilita' delle strutture con compiti di segreteria
    1.   Fermo  restando  il  contingente  di  personale  determinato
dall'Art.   9,   l'incarico  di  responsabile  della  segreteria  del
presidente,  del vice presidente e di ciascun assessore, e' conferito
con   atto   di   organizzazione   del   direttore  del  dipartimento
«Istituzionale»  su  richiesta  nominativa  del  rispettivo organo di
direzione  politica  interessato, previa comunicazione al presidente,
ai  soggetti  di  cui  all'Art. 9, comma 2, sulla base di un rapporto
fiduciario.
    2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1, disciplinati con
contratto  individuale a tempo determinato di diritto privato, hanno,
di  norma,  la  durata  massima  di  cinque  anni, rinnovabili, ferma
restando  la  possibilita'  di  revoca  anticipata per cessazione del
rapporto fiduciario. Essa non puo', comunque, oltrepassare la data di
scadenza della legislatura in corso.
    3.  I soggetti ai quali e' stato conferito uno degli incarichi di
cui  al  comma  1,  per tutta la durata del contratto, possono essere
titolari di nomine o designazioni della Regione.
    4.  I  dipendenti  regionali  a cui vengono affidati incarichi di
responsabilita'  di  cui al comma 1 sono collocati in aspettativa per
tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai
fini  del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita'
di servizio.
    Per   i   dipendenti   di   altre  pubbliche  amministrazioni  il
conferimento  dell'incarico  e' subordinato alla loro collocazione in
aspettativa,  o  fuori  ruolo,  da  parte  dell'ente  di provenienza,
secondo il relativo ordinamento, per tutto il periodo del contratto.
    5.  In caso di cessazione dalla carica del presidente, ovvero del
vice  presidente  e  degli  assessori,  gli incarichi di responsabile
delle  rispettive  strutture con compiti di segreteria possono essere
confermati,  revocati,  modificati  o  rinnovati entro novanta giorni
dalla  data di insediamento del nuovo componente dell'organo politico
di  riferimento.  Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non
si  sia  provveduto  si  intendono confermati fino alla loro naturale
scadenza.
    6. La conferma, revoca, modifica e rinnovo degli incarichi di cui
al  presente art. sono disposti con le medesime procedure e modalita'
previste per il loro conferimento.