Art. 11. Criteri, requisiti e modalita' per il conferimento degli incarichi di responsabilita' delle strutture con compiti di segreteria 1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'Art. 9, l'incarico di responsabile della segreteria del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, e' conferito con atto di organizzazione del direttore del dipartimento «Istituzionale» su richiesta nominativa del rispettivo organo di direzione politica interessato, previa comunicazione al presidente, ai soggetti di cui all'Art. 9, comma 2, sulla base di un rapporto fiduciario. 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1, disciplinati con contratto individuale a tempo determinato di diritto privato, hanno, di norma, la durata massima di cinque anni, rinnovabili, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Essa non puo', comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso. 3. I soggetti ai quali e' stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, per tutta la durata del contratto, possono essere titolari di nomine o designazioni della Regione. 4. I dipendenti regionali a cui vengono affidati incarichi di responsabilita' di cui al comma 1 sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico e' subordinato alla loro collocazione in aspettativa, o fuori ruolo, da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento, per tutto il periodo del contratto. 5. In caso di cessazione dalla carica del presidente, ovvero del vice presidente e degli assessori, gli incarichi di responsabile delle rispettive strutture con compiti di segreteria possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo componente dell'organo politico di riferimento. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 6. La conferma, revoca, modifica e rinnovo degli incarichi di cui al presente art. sono disposti con le medesime procedure e modalita' previste per il loro conferimento.