Art. 12. Dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni 1. I dipendenti regionali e i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o aspettativa o fuori ruolo, diversi da quelli con incarico di responsabilita', sono assegnati, sulla base di un rapporto fiduciario, alle strutture di cui all'Art. 4, nei limiti del contingente di personale indicato dall'Art. 9, con atto di organizzazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale»: a) su richiesta nominativa del capo dell'ufficio di gabinetto e del capo dell'ufficio rapporti istituzionali per le rispettive strutture; b) su richiesta. nominativa del segretario generale per la propria struttura e per quelle organizzate nel segretariato generale; c) su richiesta nominativa del presidente, del vice presidente e dell'assessore interessato, per le rispettive strutture con compiti di segreteria. 2. Qualora la richiesta riguardi dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di aspettativa il provvedimento di assegnazione e' adottato, rispettivamente, previo formale assenso o collocamento in aspettativa da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo il rispettivo ordinamento. 3. Per il personale di cui al comma 2, le assegnazioni hanno la durata massima di cinque anni, rinnovabile, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. La durata non puo', comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso. 4. Il rapporto di lavoro e' regolato: a) per il personale regionale e per quello delle altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dai rispettivi contratti collettivi; b) per il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa o fuori ruolo, con le modalita' di cui all'Art. 12. 5. L'organizzazione del lavoro dei dipendenti di cui al comma 1 e' stabilita dagli organi da cui essi dipendono, che ne sono direttamente responsabili, nel rispetto della normativa vigente. 6. In caso di cessazione dalla carica del presidente, del vice presidente e degli assessori, le assegnazioni presso le rispettive strutture possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo di direzione politica. Decorso tale termine le assegnazioni per le quali non si sia provveduto si intendono confermate fino alla loro naturale scadenza. 7. La conferma, revoca, modifica e rinnovo delle assegnazioni di cui al presente art. sono disposte con le medesime procedure e modalita' previste per il loro conferimento.