Art. 12.
      Dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni
    1.  I  dipendenti  regionali  e  i  dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, in posizione di comando o aspettativa o fuori ruolo,
diversi  da  quelli  con incarico di responsabilita', sono assegnati,
sulla  base di un rapporto fiduciario, alle strutture di cui all'Art.
4,  nei limiti del contingente di personale indicato dall'Art. 9, con
atto  di  organizzazione  del  direttore  regionale  della  direzione
«Organizzazione e personale»:
      a) su richiesta nominativa del capo dell'ufficio di gabinetto e
del  capo  dell'ufficio  rapporti  istituzionali  per  le  rispettive
strutture;
      b) su  richiesta.  nominativa  del  segretario  generale per la
propria struttura e per quelle organizzate nel segretariato generale;
      c) su  richiesta nominativa del presidente, del vice presidente
e dell'assessore interessato, per le rispettive strutture con compiti
di segreteria.
    2.  Qualora  la  richiesta riguardi dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni,   in  posizione  di  comando  o  di  aspettativa  il
provvedimento  di  assegnazione  e' adottato, rispettivamente, previo
formale    assenso   o   collocamento   in   aspettativa   da   parte
dell'amministrazione    di   appartenenza   secondo   il   rispettivo
ordinamento.
    3.  Per  il personale di cui al comma 2, le assegnazioni hanno la
durata  massima  di  cinque  anni,  rinnovabile,  ferma  restando  la
possibilita'   di  revoca  anticipata  per  cessazione  del  rapporto
fiduciario.  La  durata  non  puo', comunque, oltrepassare la data di
scadenza della legislatura in corso.
    4. Il rapporto di lavoro e' regolato:
      a) per   il  personale  regionale  e  per  quello  delle  altre
pubbliche  amministrazioni,  in  posizione di comando, dai rispettivi
contratti collettivi;
      b) per  il  personale delle altre pubbliche amministrazioni, in
posizione  di  aspettativa  o  fuori  ruolo,  con le modalita' di cui
all'Art. 12.
    5.  L'organizzazione  del lavoro dei dipendenti di cui al comma 1
e'  stabilita  dagli  organi  da  cui  essi  dipendono,  che  ne sono
direttamente responsabili, nel rispetto della normativa vigente.
    6.  In  caso  di cessazione dalla carica del presidente, del vice
presidente  e  degli  assessori, le assegnazioni presso le rispettive
strutture possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate
entro  novanta  giorni dalla data di insediamento del nuovo organo di
direzione politica. Decorso tale termine le assegnazioni per le quali
non si sia provveduto si intendono confermate fino alla loro naturale
scadenza.
    7.  La conferma, revoca, modifica e rinnovo delle assegnazioni di
cui  al  presente  art.  sono  disposte  con  le medesime procedure e
modalita' previste per il loro conferimento.