Art. 13.
   Collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato
    1.  I  collaboratori  esterni, diversi da quelli con incarichi di
responsabilita',   sono   assunti,  nei  limiti  del  contingente  di
personale  indicato  dall'Art. 9, con le modalita' previste dall'Art.
12, comma 1, sulla base di un rapporto fiduciario.
    2.  Per  i  soggetti  di  cui  al comma 1, le assunzioni hanno la
durata  massima  di  cinque  anni,  ferma restando la possibilita' di
revoca  anticipata  per cessazione del rapporto fiduciario. La durata
non   puo',   comunque,   oltrepassare  la  data  di  scadenza  della
legislatura in corso.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  soggetti  di cui al comma 1 e'
regolato  dal  contratto individuale a tempo determinato disciplinato
dalle  norme  di  diritto  privato,  assumendo  come  riferimento  il
relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
    4. L'organizzazione del lavoro del personale di cui al comma 1 e'
stabilita   dai   soggetti   da  cui  essi  dipendono,  che  ne  sono
direttamente responsabili, nel rispetto della normativa vigente.
    5.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1 e' richiesto il possesso dei
requisiti generali di cui all'Art. 206.
    6.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
sottoscrizione del contratto.
    7.  I  soggetti  di  cui al comma 1 non devono intrattenere, alla
data  di  sottoscrizione  del  contratto,  alcun  rapporto  di lavoro
dipendente.
    8. L'assunzione a tempo determinato non pre-costituisce in nessun
caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo
regionale.
    9.  In  caso  di cessazione dalla carica del presidente, del vice
presidente e degli assessori, i contratti relativi alle assunzioni di
cui  al  comma  1  possono  essere confermati, revocati, modificati o
rinnovati  entro novanta giorni dalla data di insediamento, del nuovo
organo  di direzione politica. Decorso tale termine i contratti per i
quali  non  si  sia provveduto si intendono confermati fino alla loro
naturale scadenza.
    10.  La  conferma,  revoca,  modifica  e rinnovo dei contratti di
assunzione  di cui al presente articolo sono disposti con le medesime
procedure e modalita' previste dal comma 1.