Art. 13. Collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato 1. I collaboratori esterni, diversi da quelli con incarichi di responsabilita', sono assunti, nei limiti del contingente di personale indicato dall'Art. 9, con le modalita' previste dall'Art. 12, comma 1, sulla base di un rapporto fiduciario. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, le assunzioni hanno la durata massima di cinque anni, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. La durata non puo', comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso. 3. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui al comma 1 e' regolato dal contratto individuale a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, assumendo come riferimento il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. L'organizzazione del lavoro del personale di cui al comma 1 e' stabilita dai soggetti da cui essi dipendono, che ne sono direttamente responsabili, nel rispetto della normativa vigente. 5. Ai soggetti di cui al comma 1 e' richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all'Art. 206. 6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione del contratto. 7. I soggetti di cui al comma 1 non devono intrattenere, alla data di sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente. 8. L'assunzione a tempo determinato non pre-costituisce in nessun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo regionale. 9. In caso di cessazione dalla carica del presidente, del vice presidente e degli assessori, i contratti relativi alle assunzioni di cui al comma 1 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento, del nuovo organo di direzione politica. Decorso tale termine i contratti per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 10. La conferma, revoca, modifica e rinnovo dei contratti di assunzione di cui al presente articolo sono disposti con le medesime procedure e modalita' previste dal comma 1.