Art. 14.
                        Esperti e consulenti
    1.  Gli  incarichi  individuali  a  esperti e consulenti, esterni
all'amministrazione   regionale,   sono   conferiti   a  soggetti  di
comprovata   qualificazione  professionale  scelti  tra  dirigenti  e
dipendenti  pubblici  e  privati, ovvero tra soggetti provenienti dai
settori   della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
magistrature  e  dei  ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato,
ovvero tra liberi professionisti.
    2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti:
      a) per  lo  svolgimento di attivita' a supporto delle strutture
organizzate  nel  segretariato  generale, di cui all'Art. 4, comma 1,
lettera b), dal presidente con proprio decreto, sentito il segretario
generale;
      b) per  lo  svolgimento di attivita' a supporto delle strutture
con  compiti di segreteria, di cui all'Art. 4, comma 2, dal direttore
del  dipartimento  «Istituzionale»,  con  proprio decreto, sulla base
della  designazione  effettuata  dal  presidente,  vice  presidente o
assessore  interessato,  sentito l'assessore competente in materia di
personale.
    3.  Agli incarichi disciplinati dal presente Art. si applicano le
disposizioni di cui allegato G).