Art. 14. Esperti e consulenti 1. Gli incarichi individuali a esperti e consulenti, esterni all'amministrazione regionale, sono conferiti a soggetti di comprovata qualificazione professionale scelti tra dirigenti e dipendenti pubblici e privati, ovvero tra soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero tra liberi professionisti. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti: a) per lo svolgimento di attivita' a supporto delle strutture organizzate nel segretariato generale, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), dal presidente con proprio decreto, sentito il segretario generale; b) per lo svolgimento di attivita' a supporto delle strutture con compiti di segreteria, di cui all'Art. 4, comma 2, dal direttore del dipartimento «Istituzionale», con proprio decreto, sulla base della designazione effettuata dal presidente, vice presidente o assessore interessato, sentito l'assessore competente in materia di personale. 3. Agli incarichi disciplinati dal presente Art. si applicano le disposizioni di cui allegato G).