Art. 16.
                     Risoluzione, recesso e revoca
    1.  Il  rapporto  di  lavoro  instaurato  con  contratto  a tempo
determinato   disciplinato  dalle  norme  di  diritto  privato  cessa
automaticamente,  senza  obbligo  di preavviso, alla data di scadenza
del contratto.
    2. L'incarico e' revocato anticipatamente, rispetto al termine di
scadenza,  con  le  stesse  procedure e modalita' previste per il suo
conferimento, nei seguenti casi:
      a) per  il  venir  meno del rapporto fiduciario con il soggetto
proponente;
      b) in  conseguenza di esigenze connesse all'assetto complessivo
dell'ente,  dovute  a processi di riorganizzazione, che comportino la
soppressione della struttura;
      c) in  caso  di  assenza  o  infortunio  la  cui durata risulti
superiore a sei mesi;
      d) per  il  verificarsi  di  una  delle situazioni previste dal
punto 40 delle disposizioni generali dell'allegato «H».
    3. Nei casi di cui al comma 2, la revoca anticipata dall'incarico
comporta:
      a) per  i  dirigenti regionali, la riattribuzione dell'incarico
precedentemente  assegnato,  ovvero,  in  caso  di  indisponibilita',
l'attribuzione di un incarico equivalente;
      b) per   il   personale   regionale,   la   ricollocazione  nel
dipartimento  di  provenienza,  compatibilmente  con  le  esigenze di
servizio, ferma restando la categoria d'inquadramento posseduta;
      c) per  il  personale delle altre pubbliche amministrazioni, in
posizione  di  comando, aspettativa o fuori ruolo, rispettivamente la
cessazione  dal  comando  e la risoluzione del contratto e il rientro
nell'amministrazione di appartenenza;
      d) per  i  collaboratori  esterni  all'amministrazione pubblica
assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  la  risoluzione  del
contratto con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie il
soggetto  cessa  immediatamente  dal lavoro a decorrere dalla data di
risoluzione  del  contratto  ma  allo  stesso  viene  corrisposta  la
retribuzione  relativa  al  preavviso di sessanta giorni, il relativo
rateo  di tredicesima, nonche' il corrispettivo economico delle ferie
eventualmente maturate nel periodo e non godute.
    4.  Nei  casi di cui agli articoli 10, commi 10, 11, comma 5, 12,
comma 6, 13, comma 9, la revoca anticipata dall'incarico, conseguente
alla  cessazione  dalla  carica  dell'organo di direzione politica di
riferimento, comporta:
      a) per  il  personale  regionale e quello delle altre pubbliche
amministrazioni, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3,
lettere a), b) e c);
      b) per  i  collaboratori  esterni all'amministrazione pubblica,
assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  la  risoluzione  del
contratto   dalla   data   di   notifica   dell'atto   senza  diritto
all'indennita' sostitutiva del preavviso.
    5.  In  materia  di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di
lavoro  e  dall'incarico si applicano le disposizioni di cui all'Art.
165, commi da 1 a 5.