Art. 16. Risoluzione, recesso e revoca 1. Il rapporto di lavoro instaurato con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla data di scadenza del contratto. 2. L'incarico e' revocato anticipatamente, rispetto al termine di scadenza, con le stesse procedure e modalita' previste per il suo conferimento, nei seguenti casi: a) per il venir meno del rapporto fiduciario con il soggetto proponente; b) in conseguenza di esigenze connesse all'assetto complessivo dell'ente, dovute a processi di riorganizzazione, che comportino la soppressione della struttura; c) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a sei mesi; d) per il verificarsi di una delle situazioni previste dal punto 40 delle disposizioni generali dell'allegato «H». 3. Nei casi di cui al comma 2, la revoca anticipata dall'incarico comporta: a) per i dirigenti regionali, la riattribuzione dell'incarico precedentemente assegnato, ovvero, in caso di indisponibilita', l'attribuzione di un incarico equivalente; b) per il personale regionale, la ricollocazione nel dipartimento di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio, ferma restando la categoria d'inquadramento posseduta; c) per il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, rispettivamente la cessazione dal comando e la risoluzione del contratto e il rientro nell'amministrazione di appartenenza; d) per i collaboratori esterni all'amministrazione pubblica assunti con contratto a tempo determinato, la risoluzione del contratto con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie il soggetto cessa immediatamente dal lavoro a decorrere dalla data di risoluzione del contratto ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonche' il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nel periodo e non godute. 4. Nei casi di cui agli articoli 10, commi 10, 11, comma 5, 12, comma 6, 13, comma 9, la revoca anticipata dall'incarico, conseguente alla cessazione dalla carica dell'organo di direzione politica di riferimento, comporta: a) per il personale regionale e quello delle altre pubbliche amministrazioni, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c); b) per i collaboratori esterni all'amministrazione pubblica, assunti con contratto a tempo determinato, la risoluzione del contratto dalla data di notifica dell'atto senza diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso. 5. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni di cui all'Art. 165, commi da 1 a 5.