Art. 10. Costruzione e ristrutturazione di impianti 1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'Art. 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale, per: a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti gia' esistenti; b) l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonche' per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento e l'arredamento di rifugi, bivacehi, sentieri ed altre opere alpine. 2. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo, o con Finlombarda - finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - S.p.a. o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La giunta regionale con deliberazione definisce i destinatari, i termini, le modalita' di accesso al fondo, l'entita' dell'aiuto, le procedure e le modalita' di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attivita' del fondo. 3. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con l'istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a). 4. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia. 5. La concessione dei contributi e' disposta con decreto del dirigente regionale competente. 6. L'efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di Stato e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.