Art. 10.
             Costruzione e ristrutturazione di impianti
    1.  La  Regione,  nel  rispetto  dei  criteri  definiti  ai sensi
dell'Art. 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in
conto capitale, per:
      a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la
costruzione  di  nuovi  impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento
anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere
architettoniche e l'ampliamento degli impianti gia' esistenti;
      b) l'apprestamento,  la miglioria, l'adeguamento e la sicurezza
delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse,
nonche'  per  la  costruzione,  la  ristrutturazione,  l'adeguamento,
l'ampliamento  e l'arredamento di rifugi, bivacehi, sentieri ed altre
opere alpine.
    2.  La giunta regionale e' autorizzata a stipulare con l'Istituto
per  il  credito  sportivo,  o  con  Finlombarda - finanziaria per lo
sviluppo  della  Lombardia  - S.p.a. o con altri istituti di credito,
una  convenzione  per la costituzione di un fondo di rotazione per la
progettazione  e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
Tale  fondo  consente  finanziamenti  a  tasso  agevolato.  La giunta
regionale  con  deliberazione  definisce i destinatari, i termini, le
modalita'  di  accesso al fondo, l'entita' dell'aiuto, le procedure e
le  modalita'  di  valutazione  delle  domande  e tutti gli ulteriori
elementi necessari per l'attivita' del fondo.
    3. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con
l'istituto  per  il  credito  sportivo  per  la  concessione di mutui
agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto
ad  integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi
in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a).
    4.  La  giunta  regionale  e'  altresi'  autorizzata a promuovere
l'utilizzo  di  tecniche  di  finanziamento  con  ricorso  a capitali
privati  per  la  realizzazione  di  nuove infrastrutture sportive di
particolare  rilevanza  con le metodologie operative della finanza di
progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in
materia.
    5.  La  concessione  dei  contributi  e' disposta con decreto del
dirigente regionale competente.
    6.  L'efficacia  dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti
di Stato e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione
europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.