Art. 10.
Costruzione e ristrutturazione di impianti
1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi
dell'Art. 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in
conto capitale, per:
a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la
costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento
anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere
architettoniche e l'ampliamento degli impianti gia' esistenti;
b) l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la sicurezza
delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse,
nonche' per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento,
l'ampliamento e l'arredamento di rifugi, bivacehi, sentieri ed altre
opere alpine.
2. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare con l'Istituto
per il credito sportivo, o con Finlombarda - finanziaria per lo
sviluppo della Lombardia - S.p.a. o con altri istituti di credito,
una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la
progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La giunta
regionale con deliberazione definisce i destinatari, i termini, le
modalita' di accesso al fondo, l'entita' dell'aiuto, le procedure e
le modalita' di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori
elementi necessari per l'attivita' del fondo.
3. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con
l'istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui
agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto
ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi
in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a).
4. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a promuovere
l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali
privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di
particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di
progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in
materia.
5. La concessione dei contributi e' disposta con decreto del
dirigente regionale competente.
6. L'efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti
di Stato e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione
europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.