Art. 12. Premiazioni per meriti sportivi 1. La Regione, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani, istituisce il bonus «L'alloro dello sport» da concedersi a giovani atleti non professionisti che a livello regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo. 2. L'individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dell'entita' dei bonus e le modalita' di erogazione sono stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione. 3. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attivita' sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, istituisce «La giornata dello sportivo» al fine di premiare e qualificare gli atleti residenti in Lombardia che abbiano conseguito importanti risultati a livello internazionale. 4. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attivita' sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza iniziative destinate alla premiazione e qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.