Art. 12.
Premiazioni per meriti sportivi
1. La Regione, nell'ambito della promozione della cultura e della
pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita
sportiva dei giovani, istituisce il bonus «L'alloro dello sport» da
concedersi a giovani atleti non professionisti che a livello
regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.
2. L'individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione
dell'entita' dei bonus e le modalita' di erogazione sono stabiliti
dalla giunta regionale con propria deliberazione.
3. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attivita' sportiva
dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilita' di
bilancio, istituisce «La giornata dello sportivo» al fine di premiare
e qualificare gli atleti residenti in Lombardia che abbiano
conseguito importanti risultati a livello internazionale.
4. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attivita' sportiva
dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilita' di
bilancio, organizza iniziative destinate alla premiazione e
qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto
risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.