Art. 26.
             Caccia in mobilita' dei cacciatori toscani
    1.  A  partire  dal  1° ottobre di ogni anno i cacciatori possono
esercitare  la  caccia  in  un  ATC  diverso  da  quello di residenza
venatoria  utilizzando  il  sistema  regionale di prenotazione di cui
all'Art. 30, con le seguenti possibilita':
      a) venti  giornate  di caccia alla selvaggina migratoria e alle
specie ungulate per tutti i cacciatori;
      b) cinque  giornate  di caccia alla selvaggina stanziale non di
specie ungulate, previo pagamento di una quota annuale di 26 euro per
tutti i cacciatori;
      c) cinque  giornate  di caccia alla selvaggina stanziale non di
specie  ungulate  per  i  cacciatori  residenti in province in cui il
rapporto   cacciatore/territorio   risulti  inferiore  all'indice  di
densita'   di   cui   all'Art.  17,  comma  1,  previo  pagamento  di
unaulteriore quota di 26 euro.
    2.  In  deroga  al  principio  di  rinuncia  alla fruizione della
mobilita'  di  cui  all'Art.  20  comma  2,  i cacciatori iscritti al
secondo  ATC  e  residenti  in province in cui il rapporto cacciatore
territorio  risulti  inferiore all'indice di densita' di cui all'Art.
17,  comma  1,  possono  usufruire per la sola caccia alla selvaggina
migratoria  e  alle specie ungulate di dieci giornate di caccia in un
ATC  diverso da quello di residenza e dal secondo ATC, utilizzando il
sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 30.