Art. 26. Caccia in mobilita' dei cacciatori toscani 1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno i cacciatori possono esercitare la caccia in un ATC diverso da quello di residenza venatoria utilizzando il sistema regionale di prenotazione di cui all'Art. 30, con le seguenti possibilita': a) venti giornate di caccia alla selvaggina migratoria e alle specie ungulate per tutti i cacciatori; b) cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate, previo pagamento di una quota annuale di 26 euro per tutti i cacciatori; c) cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate per i cacciatori residenti in province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore all'indice di densita' di cui all'Art. 17, comma 1, previo pagamento di unaulteriore quota di 26 euro. 2. In deroga al principio di rinuncia alla fruizione della mobilita' di cui all'Art. 20 comma 2, i cacciatori iscritti al secondo ATC e residenti in province in cui il rapporto cacciatore territorio risulti inferiore all'indice di densita' di cui all'Art. 17, comma 1, possono usufruire per la sola caccia alla selvaggina migratoria e alle specie ungulate di dieci giornate di caccia in un ATC diverso da quello di residenza e dal secondo ATC, utilizzando il sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 30.