Art. 27. Determinazione dei parametri di ammissione alla caccia in mobilita alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali 1. Per la caccia in mobilita' alla selvaggina migratoria, a ciascun ATC puo' accedere giornalmente un numero di cacciatori pari alla differenza tra il numero di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densita' di cui all'Art. 17, comma 1 ed il totale risultante dalla somma dei cacciatori iscritti come ATC di residenza venatoria e come secondo ATC. E' comunque giornalmente garantita la caccia in mobilita' ad un numero di cacciatori pari al 5 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densita' di cui all'Art. 17, comma 1. 2. Le prenotazioni per le forme di caccia alle specie ungulate non agiscono sul parametro di cui al comma 1. 3. Per la caccia in mobilita' alle specie stanziali, a ciascun ATC puo' accedere giornalmente un numero di cacciatori pari allo 0,5 per cento degli aventi diritto all'accesso allATC. 4. Il comitato di gestione dell'ATC puo' aumentare la percentuale di cui al comma 3 fino al 3 per cento. 5. Negli ATC non saturi la percentuale minima dello 0,5 per cento e' aumentata della differenza fra il numero di cacciatori ammissibili ei cacciatori iscritti all'ATC.