Art. 27.
Determinazione  dei  parametri  di ammissione alla caccia in mobilita
         alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali
    1.  Per  la  caccia  in  mobilita'  alla selvaggina migratoria, a
ciascun  ATC  puo' accedere giornalmente un numero di cacciatori pari
alla  differenza  tra  il numero di cacciatori ammissibili sulla base
dell'indice  di  densita'  di  cui  all'Art. 17, comma 1 ed il totale
risultante  dalla somma dei cacciatori iscritti come ATC di residenza
venatoria  e  come secondo ATC. E' comunque giornalmente garantita la
caccia  in  mobilita'  ad un numero di cacciatori pari al 5 per cento
del  numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densita'
di cui all'Art. 17, comma 1.
    2.  Le  prenotazioni  per le forme di caccia alle specie ungulate
non agiscono sul parametro di cui al comma 1.
    3.  Per  la  caccia in mobilita' alle specie stanziali, a ciascun
ATC  puo' accedere giornalmente un numero di cacciatori pari allo 0,5
per cento degli aventi diritto all'accesso allATC.
    4. Il comitato di gestione dell'ATC puo' aumentare la percentuale
di cui al comma 3 fino al 3 per cento.
    5. Negli ATC non saturi la percentuale minima dello 0,5 per cento
e' aumentata della differenza fra il numero di cacciatori ammissibili
ei cacciatori iscritti all'ATC.