Art. 12. Criteri per la determinazione dei canoni. 1. Fatte salve le norme specificamente dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), le province provvedono alla determinazione della misura del canone da corrispondersi dal soggetto destinatario dei provvedimenti di autorizzazione e concessione, sulla base: a) della rilevanza, sotto il profilo economico e sociale, del territorio interessato dal provvedimento; b) dell'entita' della superficie di cui si chiede l'uso o l'occupazione; c) della durata del provvedimento; d) del sacrificio derivante alla viabilita'. 2. Deve essere commisurato all'entita' della superficie il canone dovuto a fronte del rilascio dei provvedimenti di seguito elencati: a) autorizzazione all'apertura di passo carrabile, con riferimento alla quale la superficie occupata e' determinata dalla larghezza del varco; b) autorizzazione all'apertura di accessi a raso; c) concessione per l'occupazione di spazio del suolo, e sottostante o sovrastante il suolo; d) concessione per l'occupazione di attraversamenti aerei. 3. Le province, ai fini della determinazione del canone dovuto ai sensi del presente articolo, possono applicare specifici coefficienti correttivi rispetto ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per provvedimenti relativi: a) ad aree destinate a mercati, fiere, spettacoli e attrazioni culturali; b) a condutture per impianti relativi a servizi pubblici; c) ad impianti di distribuzione carburante; d) ad impianti pubblicitari; e) ad accesso avente una particolare destinazione.