Art. 12.
              Criteri per la determinazione dei canoni.

    1.  Fatte  salve  le  norme  specificamente  dettate  dal decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), le
province  provvedono  alla  determinazione della misura del canone da
corrispondersi   dal   soggetto  destinatario  dei  provvedimenti  di
autorizzazione e concessione, sulla base:
      a) della  rilevanza,  sotto il profilo economico e sociale, del
territorio interessato dal provvedimento;
      b) dell'entita'  della  superficie  di  cui  si  chiede l'uso o
l'occupazione;
      c) della durata del provvedimento;
      d) del sacrificio derivante alla viabilita'.
    2. Deve essere commisurato all'entita' della superficie il canone
dovuto a fronte del rilascio dei provvedimenti di seguito elencati:
      a) autorizzazione   all'apertura   di   passo   carrabile,  con
riferimento  alla  quale  la superficie occupata e' determinata dalla
larghezza del varco;
      b) autorizzazione all'apertura di accessi a raso;
      c) concessione   per  l'occupazione  di  spazio  del  suolo,  e
sottostante o sovrastante il suolo;
      d) concessione per l'occupazione di attraversamenti aerei.
    3. Le province, ai fini della determinazione del canone dovuto ai
sensi del presente articolo, possono applicare specifici coefficienti
correttivi   rispetto  ai  criteri  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per
provvedimenti relativi:
      a) ad  aree destinate a mercati, fiere, spettacoli e attrazioni
culturali;
      b) a condutture per impianti relativi a servizi pubblici;
      c) ad impianti di distribuzione carburante;
      d) ad impianti pubblicitari;
      e) ad accesso avente una particolare destinazione.