Art. 23.
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57 recante: «La
             disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo»

    1.  Il  comma  5  dell'Art. 2 della legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 57, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «5. Chi esercita un'attivita' ai sensi dell'Art. 2, comma 3, deve
adibire  a  questa  attivita' prevalentemente persone appartenenti al
proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo.».