Art. 31.
Modifica  della  legge  provinciale  11  maggio 1995, n. 12, recante:
«Disciplina  dell'affitto  di  camere ed appartamenti ammobiliati per
                               ferie»

    1. Il comma 2 dell'Art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «2.  Chi  esercita  individualmente l'attivita' di cui al comma 1
puo' somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e
bevande,  deve  destinare  a svolgere detta attivita' prevalentemente
persone  appartenenti  al  proprio  nucleo  familiare  o  normalmente
conviventi  in quest'ultimo e non e' tenuto a iscriversi nel registro
di  cui  all'Art.  4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57,
ne'  negli  elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali,
ne'  in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a
coloro  che  svolgono  attivita'  agrituristiche ai sensi della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 57.».