Art. 31. Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante: «Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie» 1. Il comma 2 dell'Art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Chi esercita individualmente l'attivita' di cui al comma 1 puo' somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attivita' prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non e' tenuto a iscriversi nel registro di cui all'Art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, ne' negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali, ne' in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attivita' agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57.».