Art. 34.
Modifiche  della  legge  provinciale  12 luglio 1975, n. 34, recante:
«Interventi  per  opere  di  prevenzione,  di  pronto  soccorso  e di
ripristino  a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamita'
                             naturali».

    1. Il comma 5 dell'Art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975,
n. 34, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «5.  La  giunta  provinciale  e' altresi' autorizzata a concedere
agli  enti  indicati  nel  comma  4,  anche  a  titolo gratuito, beni
patrimoniali   provinciali   per  la  realizzazione  delle  attivita'
inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamita'
pubbliche.».
    2.  Dopo il comma 5 dell'Art. 1 della legge provinciale 12 luglio
1975, n. 34, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    «6.  I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi
possono essere conclusi mediante trattativa privata.».