Art. 34. Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante: «Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamita' naturali». 1. Il comma 5 dell'Art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. La giunta provinciale e' altresi' autorizzata a concedere agli enti indicati nel comma 4, anche a titolo gratuito, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attivita' inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche.». 2. Dopo il comma 5 dell'Art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «6. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.».