Art. 37.
Modifica  della  legge  provinciale  24 dicembre 1975, n. 55 recante:
   «Norme in materia di igiene e sanita' e di edilizia scolastica»

    1.  I commi 4 e 5 dell'Art. 1 della legge provinciale 24 dicembre
1975, n. 55, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
    «4.  Nell'ambito  delle  fasce  di  rispetto di cui al primo e al
terzo  comma del presente articolo e' vietata la costruzione di nuovi
edifici.  Tale  disposizione  non  si applica ai cimiteri militari di
guerra   quando   siano   trascorsi   dieci  anni  dal  seppellimento
dell'ultima  salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione
ex  novo  delle  stesse  sono ammessi previe parere della commissione
distrettuale per i cimiteri.
    5.  Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere
ricostruiti,  ampliati  nella  misura  massima  del  10  per  cento e
trasformati   nei   limiti   delle  norme  urbanistiche.  Inoltre  e'
consentito,  per  ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali
fabbricati,  purche' la distanza della nuova parte del fabbricato dal
cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente.».