Art. 37. Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55 recante: «Norme in materia di igiene e sanita' e di edilizia scolastica» 1. I commi 4 e 5 dell'Art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «4. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo e' vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previe parere della commissione distrettuale per i cimiteri. 5. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre e' consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purche' la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente.».