Art. 5.
                      Tipologie nuovi impianti
    1. Tutti  i  nuovi  impianti  devono  essere  dotati  almeno  dei
prodotti   benzine  e  gasolio,  nonche'  del  servizio  self-service
pre-pagamento  e  devono  rispettare  le  distanze, le superfici, gli
indici di edificabilita' e gli ulteriori criteri e parametri definiti
dagli atti amministrativi di cui all'Art. 2.
    2. I  nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-
pagamento  devono  essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1
ed  inoltre  essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed
all'automobilista,    anche   di   autonome   attivita'   commerciali
integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'Art. 4,
comma 1,  lettera  d)  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
(riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'Art.   4,  comma 4,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59).  La
titolarita'  delle  licenze  per  le  attivita' commerciali spetta al
gestore  dell'impianto. Il loro rilascio e' subordinato al legame con
l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.
    La   Regione   potra'  stabilire,  con  successivi  provvedimenti
amministrativi,  altri  requisiti  ed  eventuali  ulteriori attivita'
integrative.
    3. Gli    impianti    dotati   di   apparecchiature   selfservice
pre-pagamento  senza  limitazioni  di  orario,  sulla  base di quanto
stabilito  dai  provvedimenti  amministrativi  regionali,  nelle aree
dagli  stessi  individuate,  possono  derogare dal rispetto di alcuni
requisiti  di  cui  ai commi precedenti. Per il funzionamento di tale
tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.