Art. 5. Tipologie nuovi impianti 1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonche' del servizio self-service pre-pagamento e devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilita' e gli ulteriori criteri e parametri definiti dagli atti amministrativi di cui all'Art. 2. 2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post- pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'Art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). La titolarita' delle licenze per le attivita' commerciali spetta al gestore dell'impianto. Il loro rilascio e' subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede. La Regione potra' stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attivita' integrative. 3. Gli impianti dotati di apparecchiature selfservice pre-pagamento senza limitazioni di orario, sulla base di quanto stabilito dai provvedimenti amministrativi regionali, nelle aree dagli stessi individuate, possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi precedenti. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.