Art. 6. Modifica degli impianti 1. Costituisce modifica all'impianto: a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) variazione del numero di colonnine; c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti gia' erogati; d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti gia' erogati; e) variazione del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei serbatoi; f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) installazione di dispositivi self-service prepagamento; h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico; l) trasformazione delle modalita' di rifornimento del metano. 2. Le modifiche di cui al comma 1, devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. 3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate e la corretta realizzazione delle medesime e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1, sono soggette a semplice comunicazione e la corretta realizzazione delle medesime e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1, sono soggette a semplice comunicazione. 4. Nel caso di modifica di cui alla lettera f) del comma 1, alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'Art. 5, comma 2. 5. Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato.