Art. 6.
                       Modifica degli impianti
    1. Costituisce modifica all'impianto:
      a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
      b) variazione del numero di colonnine;
      c) sostituzione  di distributori a semplice o doppia erogazione
con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti
gia' erogati;
      d) cambio  di  destinazione  dei  serbatoi  e/o delle colonnine
erogatrici di prodotti gia' erogati;
      e) variazione  del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei
serbatoi;
      f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
      g) installazione di dispositivi self-service prepagamento;
      h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
      i) detenzione  e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del
gasolio  per  uso  riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti
gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
      l) trasformazione delle modalita' di rifornimento del metano.
    2. Le  modifiche  di cui al comma 1, devono essere realizzate nel
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.
    3. Le  modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere
autorizzate  e la corretta realizzazione delle medesime e' asseverata
da  attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Le modifiche di cui
alle  lettere  f),  g),  i), l) del comma 1, sono soggette a semplice
comunicazione   e   la   corretta  realizzazione  delle  medesime  e'
asseverata  da  attestazione  rilasciata  da  tecnico  abilitato.  Le
modifiche  di  cui  alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1, sono
soggette a semplice comunicazione.
    4. Nel  caso di modifica di cui alla lettera f) del comma 1, alla
comunicazione  deve  essere  allegata autocertificazione attestante i
requisiti di cui all'Art. 5, comma 2.
    5. Il  mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive
dell'impianto   non  costituisce  modifica  e  pertanto  deve  essere
autorizzato.