Art. 10. Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento 1. L'attivita' di prevenzione e' espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'art. 3. 2. Le attivita' di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'art. 3. 3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attivita' di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalita' di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.