Art. 10.
Strumenti   di   programmazione   e  di  pianificazione  dei  modelli
                            d'intervento
    1.   L'attivita'   di  prevenzione  e'  espletata  attraverso  la
redazione  e  l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in
relazione agli ambiti di cui all'art. 3.
    2. Le attivita' di previsione, di primo intervento e soccorso, di
prima  ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la
distinta  redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione
civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di
cui all'art. 3.
    3.  Entro  centottanta  giorni  dall'approvazione  della presente
legge  la giunta regionale con il regolamento per la programmazione e
la  pianificazione delle attivita' di protezione civile, disciplina i
contenuti  e  le  modalita'  di adozione, approvazione, attuazione, e
durata  del  potere  sostitutivo,  che  compete  alle province e alla
Regione,  sui  programmi  di  prevenzione  dei  rischi e dei piani di
emergenza di protezione civile e di recupero.