Art. 8.
                         Modello di soccorso
    1.   L'attivita'  di  soccorso  e'  diretta  ad  assicurare  alle
popolazioni  colpite  dagli  eventi  di  cui all'art. 2 ogni forma di
prima  assistenza.  Tale  attivita'  e' basata sulla pianificazione e
comprende:
      a) la gestione o il concorso nell'emergenza:
      b) l'organizzazione  del sistema regionale di protezione civile
strutturato per funzioni di supporto;
      c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
      d)  l'attivazione  delle  procedure  predisposte  per i diversi
scenari di rischio;
      e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
      f) il primo intervento tecnico;
      g) il soccorso sanitario;
      h) il soccorso socio-assistenziale.
    2.   L'attivita'   di  soccorso  si  attua  in  ambito  comunale,
intercomunale, provinciale e regionale.