Art. 8. Modello di soccorso 1. L'attivita' di soccorso e' diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attivita' e' basata sulla pianificazione e comprende: a) la gestione o il concorso nell'emergenza: b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto; c) l'attivazione delle procedure di allertamento; d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio; e) l'utilizzo delle risorse disponibili; f) il primo intervento tecnico; g) il soccorso sanitario; h) il soccorso socio-assistenziale. 2. L'attivita' di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.