Art. 9.
                      Modello di primo recupero
    1.  L'attivita'  di  primo recupero e' finalizzata al superamento
dell'emergenza   e   si  attua  in  ambito  comunale,  intercomunale,
provinciale e regionale.
    2.  Le attivita' di recupero integrale, fisico e funzionale, sono
regolamentate   dalle  normative  e  dalle  procedure  di  settore  e
dall'emanazione di provvedimenti specifici.