Art. 9. Modello di primo recupero 1. L'attivita' di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale. 2. Le attivita' di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.