Art. 28. Alloggi protetti - Istituzione 1. Nell'ambito delle strutture di cui all'Art. 18 sono istituiti gli alloggi protetti, quali struttute per piccoli nuclei di 8 - 20 ospiti, destinati all'accoglienza, temporanea o stabile, dei cittadini affetti da demenza non assistibili a domicilio nella fase avanzata della malattia, che hanno gia' completato il percorso terapeutico-riabilitativo e che non trovano soluzione assistenziale appropriata mediante gli altri interventi di cui alla normativa vigente.