Art. 28.
                   Alloggi protetti - Istituzione
    1.  Nell'ambito delle strutture di cui all'Art. 18 sono istituiti
gli  alloggi  protetti,  quali struttute per piccoli nuclei di 8 - 20
ospiti,   destinati   all'accoglienza,   temporanea  o  stabile,  dei
cittadini  affetti  da demenza non assistibili a domicilio nella fase
avanzata  della  malattia,  che  hanno  gia'  completato  il percorso
terapeutico-riabilitativo  e  che non trovano soluzione assistenziale
appropriata  mediante  gli  altri  interventi  di  cui alla normativa
vigente.