Art. 31.
                            A c c e s s o
    1.  Alla  fruizione  delle prestazioni erogate nelle strutture di
cui all'Art. 28 e' consentito l'accesso previo accertamento, ad opera
della  unita'  di VMD di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 104, della
condizione di non autosufficienza e dello stato di grave disabilita',
nonche'  delle condizioni di cui all'Art. 28 e secondo le indicazioni
previste dal piano terapeutico individualizzato.
    2.  Alla  fruizione  degli  interventi previsti dal titolo III si
accede  attraverso  la formulazione del progetto individuale previsto
dalla legge n. 328/2000, Art. 14, comma 2.