Art. 31. A c c e s s o 1. Alla fruizione delle prestazioni erogate nelle strutture di cui all'Art. 28 e' consentito l'accesso previo accertamento, ad opera della unita' di VMD di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 104, della condizione di non autosufficienza e dello stato di grave disabilita', nonche' delle condizioni di cui all'Art. 28 e secondo le indicazioni previste dal piano terapeutico individualizzato. 2. Alla fruizione degli interventi previsti dal titolo III si accede attraverso la formulazione del progetto individuale previsto dalla legge n. 328/2000, Art. 14, comma 2.