Art. 32.
                             Prestazioni
    1.  Negli  alloggi  protetti di cui al titolo III sono erogate in
forma continuativa:
      a) l'assistenza infermieristica, dietologica e tutelare, per il
mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di
autonomia della persona;
      b) l'assistenza alla persona per lo svolgimento delle attivita'
della vita quotidiana;
      c) l'attivita'  di  socializzazione  per  il mantenimento delle
capacita'  cognitive  e  relazionali, mantenendo un rapporto costante
con   l'ambito  territoriale  nel  quale  la  struttura  e'  ubicata,
attraverso il coinvolgimento dei nuclei familiari e parentali.
      d) gli  interventi  internistici specialistici e riabilitativi,
su richiesta del direttore sanitario al distretto competente.
    2. Sono garantite inoltre:
      a) l'assistenza   medica  di  base,  attraverso  il  medico  di
medicina generale di libera scelta;
      b) l'assistenza  farmaceutica, integrativa e protesica, erogata
direttamente dalla ASL attraverso i propri servizi.
      c) il  collegamento  con  la rete dell'emergenza territoriale e
ospedaliera   attraverso  il  collegamento  con  i  servizi  sanitari
territoriali accreditati, pubblici e privati;
      d) le  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali attraverso il
collegamento con i servizi sanitari territoriali acereditati pubblici
e privati;
      e) gli  interventi  sociali  attraverso  i  servizi sociali del
comune  di  residenza  del cittadino o del domicilio di soccorso e le
prestazioni sociali.