Art. 32. Prestazioni 1. Negli alloggi protetti di cui al titolo III sono erogate in forma continuativa: a) l'assistenza infermieristica, dietologica e tutelare, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona; b) l'assistenza alla persona per lo svolgimento delle attivita' della vita quotidiana; c) l'attivita' di socializzazione per il mantenimento delle capacita' cognitive e relazionali, mantenendo un rapporto costante con l'ambito territoriale nel quale la struttura e' ubicata, attraverso il coinvolgimento dei nuclei familiari e parentali. d) gli interventi internistici specialistici e riabilitativi, su richiesta del direttore sanitario al distretto competente. 2. Sono garantite inoltre: a) l'assistenza medica di base, attraverso il medico di medicina generale di libera scelta; b) l'assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, erogata direttamente dalla ASL attraverso i propri servizi. c) il collegamento con la rete dell'emergenza territoriale e ospedaliera attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati, pubblici e privati; d) le prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali acereditati pubblici e privati; e) gli interventi sociali attraverso i servizi sociali del comune di residenza del cittadino o del domicilio di soccorso e le prestazioni sociali.