Art. 33.
                           G e s t i o n e
    1.  Gli  alloggi  protetti  possono  essere  gestiti  da soggetti
pubblici e privati.
    2.  Nella  fase  di prima attuazione e nelle more di una generale
riconsiderazione  delle  strutture  di  cui  al  comma  1,  il numero
complessivo dei posti letto autorizzabile e' pari allo 0,10 per mille
abitanti per ogni provincia.