Art. 33. G e s t i o n e 1. Gli alloggi protetti possono essere gestiti da soggetti pubblici e privati. 2. Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di cui al comma 1, il numero complessivo dei posti letto autorizzabile e' pari allo 0,10 per mille abitanti per ogni provincia.