Art. 34.
                              O n e r i
    1.  La  spesa  per la permanenza nelle strutture di cui al titolo
III  e'  ripartita  tra  la  ASL,  il  comune  e, quando previsto, il
contributo  economico del cittadino, ed e' calcolata in base al costo
delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui
all'Art. 18, comma 5.
    2.  Alla  copertura  degli  oneri  di  natura socio-assistenziale
sostenuti  dai  soggetti  che gestiscono i servizi provvede il comune
che  vi  adempie secondo quanto definito dai piani sociali di zona ed
in  applicazione delle modalita' di recepimento dei LEA stabiliti con
successivi provvedimenti:
      a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale;
      b) con  le  quote  di  contribuzione  dei comuni competenti per
residenza del cittadino;
      c) con la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;
      d) con i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni;
      e) con  le  altre  entrate destinate alle finalita' di cui alla
presente legge;
      f) con  la  riconversione delle indennita' di accompagnamento o
di continua assistenza godute dal cittadino.
    3.   Le   modalita'   di   ripartizione   della   spesa  e  della
determinazione  delle tariffe per le attivita' delle strutture di cui
all'Art. 18, comma 2, seguono la disciplina di cui all'Art. 13.