Art. 34. O n e r i 1. La spesa per la permanenza nelle strutture di cui al titolo III e' ripartita tra la ASL, il comune e, quando previsto, il contributo economico del cittadino, ed e' calcolata in base al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui all'Art. 18, comma 5. 2. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi provvede il comune che vi adempie secondo quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalita' di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti: a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti per residenza del cittadino; c) con la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; d) con i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni; e) con le altre entrate destinate alle finalita' di cui alla presente legge; f) con la riconversione delle indennita' di accompagnamento o di continua assistenza godute dal cittadino. 3. Le modalita' di ripartizione della spesa e della determinazione delle tariffe per le attivita' delle strutture di cui all'Art. 18, comma 2, seguono la disciplina di cui all'Art. 13.