Art. 23. Recupero delle superfici foraggiere abbandonate 1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e degrado del territorio connessi all'esistenza di terre agricole abbandonate, puo' essere concesso un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggiere abbandonate. 2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie. 3. I comuni interessati sono tenuti ad individuare nell'ambito del proprio territorio le superfici foraggiere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche. L'individuazione delle superfici e' soggetta all'approvazione della giunta provinciale. 4. Sulla base delle richieste dei comuni la giunta provinciale determina annualmente le somme da assegnare per l'attuazione, secondo le modalita' previste da quest'articolo, degli interventi di recupero delle superfici individuate ai sensi del comma 3, nonche' per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8. L'erogazione delle somme assegnate ai comuni e' effettuata con le procedure di cui all'Art. 11. 5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, invitano i proprietari o gli altri aventi titolo sulle superfici foraggiere individuate ai sensi del comma 3 ad effettuare gli interventi di recupero. 6. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo i criteri agronomici fissati dalla giunta provinciale, anche a mezzo del pascolamento, i comuni concedono il contributo di cui al comma 1. Nel caso in cui il proprietario o altro avente titolo non ottemperi all'invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero, previo invito a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi al recupero la prosecuzione della coltivazione delle superfici, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario o avente titolo del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non procedono al recupero nei casi in cui le somme dovute dai proprietari siano inferiori all'importo fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio provinciale a termini dell'Art. 52 della legge provinciale n. 7 del 1979. A coloro che realizzano gli interventi di recupero possono essere concessi i contributi previsti dal presente comma anche se gli stessi non sono iscritti all'albo degli agricoltori, e non sono dotati di partita IVA. 7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati, dei consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove forme per la bonifica integrale), ed in subordine di cooperative aventi tra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza ai soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggiate di cui alla presente legge. 8. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggiere abbandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell'impegno previsto dal comma 6, i comuni possono concedere negli anni successivi un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la prosecuzione della coltivazione. 9. Ai sensi del secondo comma dell'Art. 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna), il comprensorio puo' assumere le funzioni dei comuni relative agli adempimenti di quest'articolo che i comuni medesimi ritenessero conveniente affidargli. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate ai comprensori con l'osservanza delle procedure previste per i comuni. 10. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo quanto previsto dal comma 6, i comuni procedono alla revoca del contributo concesso ed i beneficiari devono restituire ai comuni medesimi le somme riscosse, maggiorate dagli interessi legali. 11. Sono escluse dall'applicazione di quest'articolo le superfici per le quali sia stata presentata domanda intesa ad ottenere l'assegnazione dei terreni ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).