Art. 23.
           Recupero delle superfici foraggiere abbandonate
    1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e
degrado  del  territorio  connessi  all'esistenza  di  terre agricole
abbandonate,  puo'  essere  concesso  un  contributo fino alla misura
massima  del  90 per cento della spesa ammessa per il recupero, anche
mediante lo sfalcio, di superfici foraggiere abbandonate.
    2.  Si  considerano  superfici  foraggiere  abbandonate le terre,
suscettibili  di  coltivazione,  che  non  siano  state  destinate ad
utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie.
    3.  I  comuni  interessati sono tenuti ad individuare nell'ambito
del  proprio  territorio le superfici foraggiere abbandonate mediante
apposite    delimitazioni   cartografiche.   L'individuazione   delle
superfici e' soggetta all'approvazione della giunta provinciale.
    4.  Sulla  base  delle richieste dei comuni la giunta provinciale
determina annualmente le somme da assegnare per l'attuazione, secondo
le modalita' previste da quest'articolo, degli interventi di recupero
delle  superfici  individuate  ai  sensi  del comma 3, nonche' per la
concessione  delle agevolazioni di cui al comma 8. L'erogazione delle
somme  assegnate  ai  comuni  e'  effettuata  con le procedure di cui
all'Art. 11.
    5.   I  comuni,  tenuto  conto  delle  assegnazioni  provinciali,
invitano  i  proprietari  o  gli  altri aventi titolo sulle superfici
foraggiere  individuate  ai  sensi  del  comma  3  ad  effettuare gli
interventi di recupero.
    6.  Ai  proprietari o agli altri aventi titolo che effettuano gli
interventi   di   recupero   e  che  si  impegnano  a  proseguire  la
coltivazione  della  superficie  prativa  per  almeno  un quinquennio
secondo  i criteri agronomici fissati dalla giunta provinciale, anche
a  mezzo del pascolamento, i comuni concedono il contributo di cui al
comma  1.  Nel  caso in cui il proprietario o altro avente titolo non
ottemperi all'invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero,
previo  invito  a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi
al  recupero  la  prosecuzione  della coltivazione delle superfici, i
relativi   interventi  possono  essere  effettuati  direttamente  dai
comuni, con il recupero a carico del proprietario o avente titolo del
10  per  cento  della  spesa  riconosciuta  ammissibile; i comuni non
procedono al recupero nei casi in cui le somme dovute dai proprietari
siano  inferiori  all'importo  fissato  annualmente  con  la legge di
approvazione  del  bilancio  provinciale a termini dell'Art. 52 della
legge  provinciale  n.  7  del  1979.  A  coloro  che  realizzano gli
interventi  di recupero possono essere concessi i contributi previsti
dal  presente  comma  anche  se gli stessi non sono iscritti all'albo
degli agricoltori, e non sono dotati di partita IVA.
    7.  Per  la  realizzazione diretta degli interventi di recupero i
comuni  possono  avvalersi  anche di imprenditori agricoli singoli ed
associati,  dei  consorzi  di  miglioramento  fondiario, ivi compresi
quelli  irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto
13  febbraio 1933, n. 215 (Nuove forme per la bonifica integrale), ed
in  subordine  di  cooperative aventi tra gli scopi sociali quello di
effettuare  iniziative  di  recupero  ambientale,  con  preferenza ai
soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in
parte  nelle  zone  particolarmente svantaggiate di cui alla presente
legge.
    8. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che hanno provveduto
al  recupero  delle superfici foraggiere abbandonate e che proseguono
la  coltivazione  delle superfici, nel rispetto dell'impegno previsto
dal  comma  6,  i  comuni  possono concedere negli anni successivi un
contributo  fino  alla  misura  massima  del 90 per cento della spesa
ammessa per la prosecuzione della coltivazione.
    9.   Ai   sensi  del  secondo  comma  dell'Art.  14  della  legge
provinciale  7  dicembre  1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel
quadro   degli   interventi  per  lo  sviluppo  della  montagna),  il
comprensorio  puo'  assumere  le  funzioni  dei  comuni relative agli
adempimenti  di  quest'articolo  che  i  comuni  medesimi ritenessero
conveniente  affidargli.  In tal caso le somme per l'attuazione degli
interventi  di  cui al presente articolo sono assegnate ed erogate ai
comprensori con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.
    10.  Nel  caso  di  mancato rispetto dell'impegno a proseguire la
coltivazione  della  superficie  prativa  per  almeno  un quinquennio
secondo  quanto  previsto dal comma 6, i comuni procedono alla revoca
del  contributo concesso ed i beneficiari devono restituire ai comuni
medesimi le somme riscosse, maggiorate dagli interessi legali.
    11. Sono escluse dall'applicazione di quest'articolo le superfici
per  le  quali  sia  stata  presentata  domanda  intesa  ad  ottenere
l'assegnazione dei terreni ai sensi della legge provinciale 27 aprile
1981,   n.   8   (Norme  per  l'utilizzazione  delle  terre  incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate).