Art. 10. Contributi regionali 1. La giunta regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza di cui al capo I. 2. La Regione promuove nuove tipologie di servizi di polizia locale che, in attuazione al principio di decentramento di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 7, consentono di sperimentare, in analogia ad altre iniziative nazionali, la figura del vigile di quartiere. A tal fine, la scuola regionale di cui all'art. 8 predispone specifici moduli formativi. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base delle priorita', delle modalita' e dei criteri stabiliti dalla giunta regionale.