Art. 10.
                        Contributi regionali
    1. La giunta regionale concede contributi agli enti locali per la
realizzazione  in  forma  singola o associata, di progetti volti alla
soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini
del sistema integrato di sicurezza di cui al capo I.
    2.  La  Regione  promuove  nuove  tipologie di servizi di polizia
locale  che,  in attuazione al principio di decentramento di cui alla
legge  7 marzo  1986,  n.  65, art. 7, consentono di sperimentare, in
analogia  ad  altre  iniziative  nazionali,  la  figura del vigile di
quartiere.  A tal  fine,  la  scuola  regionale  di  cui  all'art.  8
predispone specifici moduli formativi.
    3.  I  contributi  di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura
non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili
sulla  base  delle priorita', delle modalita' e dei criteri stabiliti
dalla giunta regionale.