Art. 11.
                     Funzioni di polizia locale
    1.  Le  province  ed  i  comuni  esercitano le funzioni proprie o
delegate  ai  sensi della vigente legislazione nazionale e regionale,
in particolare le funzioni di:
      a) polizia amministrativa;
      b) polizia  giudiziaria  ai  sensi  dell'art.  57 del codice di
procedura  penale,  rivestendo  la  qualifica  di  agente  di polizia
giudiziaria  riferita  agli  operatori  o  di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria  riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al
responsabile della struttura;
      c) polizia  stradale  ai  sensi  dell'art.  12 del codice della
strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285;
      d) polizia tributaria limitatamente alle attivita' ispettive di
vigilanza  sull'osservanza  delle  disposizioni  relative  ai tributi
locali;
      e) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
      f) polizia annonaria e commerciale;
      g) polizia edilizia.
    2.  Al  fine  di  garantire  l'osservanza dei regolamenti e delle
ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei
limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
Art. 10, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni.
    3.  Per  l'esercizio  delle  proprie competenze la provincia puo'
istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale. Il relativo
ordinamento  e  l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento
di cui all'art. 17, comma 1.
    4.  La  Regione  promuove  accordi  fra  i comuni e le competenti
autorita' dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle
funzioni  di  pubblica  sicurezza spettanti agli addetti alla polizia
municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 3.
    5.  La  Regione  promuove  accordi  tra  gli  enti  locali per il
coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione
e,  a tal fine, promuove la costituzione di una banca dati regionale,
anche  per  la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello
Stato operanti sul territorio.
    6.  Gli  enti  locali,  nel disciplinare l'accesso ai ruoli della
polizia  locale,  si uniformano al principio di pari opportunita' tra
uomini  e  donne  e  garantiscono  che  gli addetti siano in possesso
dell'idoneita'  psicofisica  e  dell'idoneita'  formativa  conseguita
anche  attraverso  la partecipazione a specifiche attivita' formative
organizzate dalla Regione.
    7.  Nel  rispetto  del  principio  di separazione tra funzioni di
indirizzo  politico-amministrativo  e  funzioni attinenti la gestione
operativa  dei  servizi  di sicurezza urbana, i comandanti di polizia
locale  dipendono  unicamente  dal  sindaco  o  dal  presidente della
provincia.