Art. 11. Funzioni di polizia locale 1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni proprie o delegate ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in particolare le funzioni di: a) polizia amministrativa; b) polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura; c) polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285; d) polizia tributaria limitatamente alle attivita' ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali; e) polizia ambientale ed ittico-venatoria; f) polizia annonaria e commerciale; g) polizia edilizia. 2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, Art. 10, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni. 3. Per l'esercizio delle proprie competenze la provincia puo' istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale. Il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui all'art. 17, comma 1. 4. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorita' dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 3. 5. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione di una banca dati regionale, anche per la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio. 6. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunita' tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneita' psicofisica e dell'idoneita' formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attivita' formative organizzate dalla Regione. 7. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti la gestione operativa dei servizi di sicurezza urbana, i comandanti di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco o dal presidente della provincia.