Art. 12.
 Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia-municipale
    1. In ogni comune il servizio di polizia municipale e' svolto con
modalita' che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. Ai
fini  dell'esercizio delle funzioni di polizia municipale, la Regione
individua  il  profilo  ottimale  minimo in una struttura composta da
dieci  addetti oltre un responsabile della struttura ed un addetto al
coordinamento e controllo.
    2.  La  dotazione organica dei corpi di polizia locale prevede di
norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densita'
turistica,  commerciale  ed  industriale  ed un addetto ogni seicento
abitanti,  ove  alla inversione della suddetta densita' si aggiungono
anche  in parte fenomeni di stanzialita' della criminalita' diffusa o
organizzata  In  ogni  caso, alle funzioni di polizia municipale sono
addetti almeno cinque dipendenti.
    3.  I comuni adottano, se necessario, opportune forme associative
nel quadro dei livelli ottimali definiti.