Art. 12. Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia-municipale 1. In ogni comune il servizio di polizia municipale e' svolto con modalita' che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia municipale, la Regione individua il profilo ottimale minimo in una struttura composta da dieci addetti oltre un responsabile della struttura ed un addetto al coordinamento e controllo. 2. La dotazione organica dei corpi di polizia locale prevede di norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densita' turistica, commerciale ed industriale ed un addetto ogni seicento abitanti, ove alla inversione della suddetta densita' si aggiungono anche in parte fenomeni di stanzialita' della criminalita' diffusa o organizzata In ogni caso, alle funzioni di polizia municipale sono addetti almeno cinque dipendenti. 3. I comuni adottano, se necessario, opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali definiti.