Art. 14.
        Gestione associata dei servizi di polizia municipale
    1.  La  gestione associata si svolge nell'ambito delle unioni dei
comuni,  delle  comunita'  montane  e delle forme giuridiche previste
dalla vigente normativa.
    2.  Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale,
nell'atto  costitutivo  della  forma  associata  deve essere prevista
l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, nel quale
si  fissano  i  contenuti  essenziali  e  si  individua  l'organo  di
riferimento sugli atti di indirizzo.
    3.  Gli enti e le strutture comuni per la gestione dei servizi di
polizia   municipale  in  forma  associata  assolvono  i  compiti  di
carattere   tecnico-organizzative  e  strumentali  nel  rispetto  dei
criteri di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio.
    4.  Il  responsabile  del  servizio  di  polizia gestito in forma
comune  coordina  l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce
le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base
delle  richieste delle esigenze delle amministrazioni associate ed e'
responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.