Art. 14. Gestione associata dei servizi di polizia municipale 1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle unioni dei comuni, delle comunita' montane e delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa. 2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, nell'atto costitutivo della forma associata deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, nel quale si fissano i contenuti essenziali e si individua l'organo di riferimento sugli atti di indirizzo. 3. Gli enti e le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzative e strumentali nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio. 4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base delle richieste delle esigenze delle amministrazioni associate ed e' responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.