Art. 15.
                  Funzioni trasferite alle province
    1.  E'  trasferito  alle province il rilascio dell'autorizzazione
per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
su  strade  ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale.
Nel  caso  di  gare  interprovinciali  l'autorizzazione e' rilasciata
dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara.
    2.  Del  provvedimento  e'  data  informazione  all'autorita'  di
pubblica sicurezza.