Art. 15. Funzioni trasferite alle province 1. E' trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale. Nel caso di gare interprovinciali l'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara. 2. Del provvedimento e' data informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.