Art. 16.
                 Strutture, uniformi ed attrezzature
    1.  La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, determina
con  regolamento  le  caratteristiche  delle  uniformi e dei relativi
distintivi  di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti
in dotazione alla polizia locale, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge. Nel regolamento possono
essere,  dettate norme generali in materia di direzione, vigilanza ed
organizzazione delle strutture delle polizie locali.