Art. 16. Strutture, uniformi ed attrezzature 1. La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento possono essere, dettate norme generali in materia di direzione, vigilanza ed organizzazione delle strutture delle polizie locali.